Anche se ogni vicenda processuale fa storia a sé, inevitabilmente la singola vicenda giudiziaria consente di verificare e approfondire quanto lo studio delle norme ha ipotizzato, in modo più o meno approfondito. Comunque il singolo episodio, pur evidenziando una sua specificità, prospetta questioni e soluzioni suscettibili di confermare o inficiare quanto astrattamente prospettato.

Nel caso qui considerato il riferimento va alla vicenda milanese, e in particolare all’applicazione del contraddittorio anticipato in materia cautelare. Come noto, ci sarebbero 74 indagati, alcuni dei quali ( Sala, ad esempio) avrebbero ricevuto solo un’informazione di garanzia e 5 soggetti per i quali era stata ordinata la misura degli arresti domiciliari più uno per il quale era stata chiesta la misura inframuraria.

Il tema coinvolge le situazioni di concorso di persone nel reato, o comunque il caso di reati commessi da più persone. Il soggetto per il quale è stata richiesta la misura del carcere si è presentato, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha presentato una sua memoria difensiva. Gli altri cinque presentatisi all’interrogatorio hanno risposto e prodotto memorie e atti difensivi. Un indagato, richiesto della misura degli arresti domiciliari, si è dimesso da assessore e da altri organismi. Un altro indagato ha rinunciato alla propria posizione nel contesto della società di cui è titolare, e ha dismesso altri incarichi societari.

Tutto ciò in attesa della decisione del gip sulla richiesta del pubblico ministero, decisione arrivata ieri (e di cui si dà conto in altro servizio del giornale, ndr). A prescindere dal fatto che, a regime, la richiesta del carcere sarà valutata da un giudice collegiale, va detto che il gip che si è pronunciato non sarà comunque il giudice che si pronuncerà in sede di udienza preliminare.

Tuttavia il profilo della diversità della misura richiesta (carcere o arresti domiciliari) e della diversità del giudice competente pone il problema della conoscenza degli atti legati alla priorità dell’organo chiamato a pronunciarsi (e anche all’eventuale contrasto possibile di valutazione) pur nella possibile diversità delle situazioni soggettive.

Un primo dato di riflessione si ricollega al tempo della conoscenza dei fatti di reato connessi al deposito degli atti ai fini della richiesta, pur nella consapevolezza che non necessariamente rappresentano tutta l’attività di indagine, ma solo quella funzionale alle richieste cautelari. Seppur marginale nel contesto considerato (Milano), va sottolineato che i destinatari di una informazione di garanzia, per il ricordato effetto del deposito degli atti (dei possibili concorrenti nei reati), vengono a conoscenza del complesso delle attività investigative che, seppur marginalmente, li vedono comunque coinvolti, certo a vario e diverso titolo, nell’affaire.

Il dato più significativo, connesso alla preventiva conoscenza dei fatti di cui all’accusa e alla richiesta cautelare, è costituito dal fatto che – nella logica del contradditorio anticipato – il confronto tra l’inquisito non solo si sviluppa su tutto l’impianto d’accusa anziché esclusivamente su quello che il giudice riterrà rilevante ai fini cautelari, ma consente una piena attività che in qualche modo esula dalla previsione della reiterabilità di futuri reati ex articolo 274. Il giudice richiesto della misura si limita a una mera valutazione di ammissibilità.

L’accessibilità da libero offre spazi agli inquisiti davanti agli organi di informazione, e anche in caso di arresti domiciliari consente un’anticipazione molto ampia dell’esercizio del diritto di difesa.

Per superare, in anticipo, le esigenze della pericolosità, gli indagati assumono iniziative tendenti a escludere la reiterazione dei reati, anche se la giurisprudenza non ritiene rilevanti questi fatti. Il più delle volte si cerca di gestire la vicenda con la Procura o con il gip, anche in vista dell’accesso ai riti premiali.

Il dato è significativamente collegato alla mancanza di un termine per la decisione del gip sulla misura richiesta anche nel caso in cui si tratti del carcere. In altri termini, mancando una decisione provvisoria (un fermo), anche questo soggetto, escluse la lettera b dell’articolo 274 c. p. p., resta libero. Non si potrebbe parlare di inquinamento probatorio escluso nella procedura cautelare de qua.

Del resto, la motivazione del provvedimento è successiva sia ai fini dell’articolo 291 c. p. p. sia in relazione alle garanzie di cui all’articolo 111 della Costituzione.

È evidente che tutto ciò mette in tensione l’articolo 309 c. p. p., che non è più un vero riesame quanto piuttosto un vero e proprio mezzo di impugnazione, dovendo l’ordinanza tener conto, nella motivazione, delle tesi difensive.

All’insieme delle considerazioni svolte, si aggiungono i tempi della procedura (5 giorni per l’interrogatorio più il tempo del deposito delle motivazioni e poi quello dell’eventuale impugnazione) e si accentua la logica del procedimento “a trazione interiore”, che nel caso di specie si connota di anticipati elementi che caratterizzano la decisione cautelare.

Invero, spesso la misura degli arresti domiciliari appare tesa maggiormente a evitare l’inquinamento probatorio. Del resto, nei reati contro la pubblica amministrazione è difficile ipotizzare che l’inquisito possa sviluppare una continuità criminale negli organi nei quali ha svolto la propria attività.

Questi elementi, in termini sistematici, integrati dalle modifiche della riforma Cartabia, confermano la struttura sempre più accentuatamente bifasica del processo penale, destinata per un verso a confluire nelle definizioni dell’udienza preliminare, ovvero a transitare alla fase del giudizio rendendosi tuttavia necessaria una rimodulazione del percorso, integrando l’inquisitorio garantito della fase delle indagini con una connotazione della fase dibattimentale accentuata maggiormente sull’oralità del contraddittorio, pur recuperando parte del materiale investigativo, ma garantendo il confronto fra periti e consulenti sulla prova scientifica.

Ancorché ogni passaggio di fase o di stato o di interlocuzioni processuali abbia una sua precisa funzione e sia sorretto da motivazioni specifiche che sostanziano di garanzie individuali questi elementi, resta il dubbio che, fatta salva l’anticipazione presente, si rischi di sovrapporre decisioni a decisioni sullo stesso materiale.