La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96/2025, ha riconosciuto un vuoto normativo nella disciplina che regola il trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), giudicando la normativa attuale inadeguata a tutelare i diritti fondamentali delle persone private della libertà. Sebbene abbia dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice di pace di Roma, la Consulta ha chiarito che spetta al Parlamento colmare l’assenza di una disciplina legislativa primaria, in ossequio all’articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

Il nodo centrale è la riserva assoluta di legge in materia di libertà personale: la normativa vigente, contenuta nell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 286/1998, demanda infatti la regolazione delle modalità di trattenimento quasi interamente a fonti regolamentari e atti amministrativi discrezionali, senza indicare con precisione i diritti delle persone ristrette nei CPR.

Secondo la Corte, il trattenimento nei CPR comporta assoggettamento fisico all’altrui potere” e quindi incide sulla libertà personale. È dunque necessario un intervento legislativo che definisca in modo puntuale le modalità e le garanzie minime del trattenimento, come avviene per il sistema penitenziario.

La Consulta ha tuttavia dichiarato inammissibili le questioni fondate sugli articoli 13 e 117 della Costituzione (in relazione all’art. 5 CEDU), ritenendo di non poter supplire al vuoto normativo. Spetta infatti al legislatore l’adozione di una normativa completa e rispettosa della dignità e dei diritti degli stranieri trattenuti.

Analogamente, la Corte ha rigettato per inammissibilità anche le censure riferite agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 della Costituzione, osservando che il giudice rimettente non aveva valutato appieno gli strumenti giuridici già disponibili a tutela dei diritti fondamentali, come l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..

Nonostante l’inammissibilità delle questioni, la pronuncia ha avuto un forte impatto. Il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, ha parlato di una sentenza che “dà ragione a chi denuncia il trattamento illegittimo riservato a persone senza titolo di soggiorno ma non colpevoli di alcun reato”, sottolineando che “la libertà personale è sacra e non può essere affidata a regolamenti o discrezionalità amministrativa”.

A rilanciare le conseguenze pratiche della sentenza sono stati anche alcuni avvocati milanesi, Eugenio Losco, Mauro Straini e Gianluca Castagnino, che hanno chiesto l’immediata liberazione di un loro assistito trattenuto nel CPR di Ponte Galeria, sostenendo che in assenza di una normativa primaria sui modi del trattenimento, la misura sarebbe illegittima.