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Migrante del Cara di Bari con minore
Un cittadino di un Paese terzo che attraversa illegalmente le frontiere dell’Unione europea insieme ai propri figli minorenni non può essere sanzionato penalmente per favoreggiamento dell’ingresso illegale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, rispondendo a un rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale di Bologna.
La pronuncia fa riferimento a un caso del 2019, quando una donna, cittadina di un Paese extra-Ue, fu fermata all’aeroporto di Bologna insieme alla figlia e alla nipote minorenni. Tutte e tre erano arrivate con passaporti falsi, e la donna fu arrestata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La migrante dichiarò di essere fuggita dal proprio Paese per gravi minacce ricevute dall’ex compagno e di aver portato con sé le due minori, di cui era effettivamente affidataria, per proteggerle da pericoli concreti.
Nel motivare la propria decisione, la Corte del Lussemburgo ha stabilito che accompagnare minori a cui si è affidatari non costituisce reato, ma esercizio della responsabilità familiare, tutelata dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Una diversa interpretazione, ha scritto la Corte, implicherebbe un’ingiustificata compressione del diritto alla vita familiare e dei diritti del minore.
La Corte ha aggiunto che anche il diritto d’asilo impone una protezione, poiché una persona che ha fatto richiesta di protezione internazionale non può essere considerata irregolare finché la sua domanda non è stata esaminata in primo grado. Di conseguenza, né lei né i minori che la accompagnano possono essere perseguiti penalmente per il solo ingresso illegale.
La sentenza chiarisce anche che gli Stati membri non possono ampliare arbitrariamente la definizione di reato di favoreggiamento oltre quanto previsto dal diritto dell’Unione. Qualsiasi norma nazionale che preveda una sanzione penale in casi simili è in contrasto con il diritto europeo.