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ESTERNO TRIBUNALE MILANO ISCRITTA INSEGNA GIUSTIZIA
Per il gip di Milano Mattia Fiorentini, nella costruzione della torre “Unico Brera” non sarebbero stati rispettati i «limiti inderogabili» di distanza tra fabbricati. È uno dei punti centrali dell’ordinanza che potrebbe rafforzare la linea della Procura di Milano, intenzionata a contrastare la strategia difensiva fondata sulle sentenze di Tar e Consiglio di Stato, che avevano riconosciuto la legittimità dell’intervento edilizio.
Il contrasto tra giustizia amministrativa e penale è emerso anche sul piano politico-istituzionale, tanto che la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo ha dichiarato di non comprendere come sia «possibile» che i giudici amministrativi abbiano ritenuto regolare un edificio che, per i magistrati penali, sarebbe invece abusivo.
Il punto chiave della vicenda riguarda proprio il tema delle distanze minime legali tra edifici, rilevanti non solo sul piano urbanistico ma anche sotto il profilo della sicurezza e della normativa antincendio. Un tema che, però, non è mai stato esaminato nel merito nei giudizi amministrativi del 2021-2022. Nel ricorso presentato dal condominio di via Anfiteatro 7 e da dieci residenti – assistiti dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Soncini, Claudio Sironi ed Emilia Pulcini – il Tar aveva infatti ritenuto che la questione delle distanze «non fosse in contestazione», perché non sollevata in primo grado.
Quando il tema è stato successivamente introdotto davanti al Consiglio di Stato, i giudici amministrativi lo hanno dichiarato inammissibile, accogliendo la tesi dell’avvocato Fabio Todarello, difensore dei Rusconi. Secondo il Consiglio di Stato, l’introduzione della questione in appello violava uno dei principi cardine del processo amministrativo: il divieto di nuove domande in secondo grado rispetto a quanto dedotto davanti al Tar.
Sul versante penale, invece, il gip Fiorentini ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, chiarendo che eventuali deroghe alle distanze tra edifici possono essere previste solo tramite strumenti urbanistici attuativi, finalizzati a «conformare un assetto complessivo e unitario» di una porzione di territorio. Non sono dunque ammissibili deroghe riferite a singoli edifici, come nel caso di Unico Brera, né attraverso una semplice Scia. Un principio che trova fondamento anche nel decreto ministeriale sugli standard urbanistici del 1968.
Le osservazioni del gip si inseriscono nel filone delle contestazioni mosse dai pm Petruzzella, Filippini, Clerici e Siciliano, che puntano a dimostrare come l’intervento edilizio non possa essere legittimato richiamando decisioni amministrative che non hanno mai affrontato il nodo giuridico delle distanze legali.




