Per la Corte d’Appello di Torino, non esiste alcuna prova che l’ex assessore comunale di Aosta Marco Sorbara sia un concorrente esterno della locale di ‘ndrangheta della Val d’Aosta. Ma la procura generale ha deciso di impugnare la sentenza, ribadendo la convinzione che il politico - assolto dopo 909 giorni in custodia cautelare -, una volta eletto, si sia messo al servizio di Antonino Raso, titolare della pizzeria “La Rotonda” di Aosta e ritenuto esponente della locale di ‘ndrangheta valdostana. «Ritengo che sia un accanimento processuale nei confronti di una persona innocente che è stata devastata e massacrata - ha commentato Sandro Sorbara, legale e fratello del politico -. Mio fratello è assolutamente innocente, come sostenuto fin dall'inizio di questo incomprensibile procedimento basato sul nulla più assoluto. La sentenza della Corte d'Appello di Torino si fonda su una motivazione granitica sia dal punto di vista umano che giuridico. Non vi sono motivi di legittimità ricorribili in Cassazione. Il ricorso difatti riporta una ennesima ricostruzione fattuale inesistente in atti infondata e totalmente inammissibile dinnanzi alla Corte di Cassazione». Secondo i giudici d’Appello, Raso, «pur svolgendo un ruolo fondamentale nella cementazione del gruppo, non mostra in nessuna occasione di esercitare, neppure per delega, poteri decisionali». Da qui la riqualificazione del suo ruolo a partecipe del gruppo malavitoso e non più promotore, con una pesante condanna a 10 anni di carcere. Il pg Giancarlo Avenati Bassi anche nel suo caso ha deciso di impugnare la sentenza nella parte in cui è stato assolto dall’accusa di scambio politico mafioso a favore proprio di Sorbara. Nelle 640 pagine che motivarono la sentenza d’appello del processo “Geenna” si legge come non è stata raggiunta «la prova dell’elemento oggettivo che identifica, per insegnamento del giudice nomofilattico, la modificazione del mondo esteriore dovuta al concorrente esterno nel delitto ex art. 416 bis cp». Il sospetto si basava sul rapporto con Raso, con il quale Sorbara, secondo i giudici, avrebbe intrattenuto soltanto un sincero rapporto di amicizia, basato anche sulle comuni origini calabresi. Rapporto che non basta, da solo, a creare quei «presupposti logici» - assenti secondo i giudici - che testimonierebbero il «“previo” arruolamento di Marco Sorbara tra i politici stabilmente “satelliti” del sodalizio attraverso un decisivo appoggio elettorale». Tant’è che «un sereno ed attento esame del materiale captativo non consente di ritenere provato che Sorbara stesso ricevette l’investitura preelettorale dal gruppo facente capo a (Fabrizio, ndr) Di Donato», condannato in secondo grado a 9 anni di reclusione con rito ordinario e con il quale, invece, i rapporti erano inesistenti, scrivono i giudici. Un eventuale sostegno di quest’ultimo sarebbe peraltro smentito anche dal tenore complessivo delle intercettazioni.