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RACCOLTA FIRME PER IL FINE VITA ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI EUTANASIA
Con una sentenza depositata il 30 ottobre 2025, la quinta sezione del Tar per la Lombardia ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso presentato dall’associazione Luca Coscioni e da un gruppo di cittadini contro la delibera del Consiglio regionale lombardo, che nel novembre 2024 aveva giudicato inammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare n. 56/XII sul suicidio medicalmente assistito. Secondo i giudici amministrativi, la scelta del Consiglio regionale di non procedere alla discussione, tramite la messa al voto di una questione pregiudiziale di costituzionalità, rientra pienamente nell’attività legislativa interna dell’assemblea e, in quanto tale, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale.
L’associazione: «Così si svuota il diritto d’iniziativa popolare»
A commentare la decisione è stata l’associazione Luca Coscioni, che in una nota ha espresso forte preoccupazione per l’impatto del pronunciamento: «L’interpretazione data dal Tar svuota di significato l’iniziativa legislativa popolare a livello regionale», si legge nel comunicato. Secondo l’associazione, anche proposte formalmente ammissibili e coerenti con la normativa statale possono così essere sottratte al dibattito pubblico senza alcun rimedio legale.
La segretaria nazionale Filomena Gallo e il tesoriere Marco Cappato parlano apertamente di una «ferita alla democrazia partecipativa». «Il Tar ha ritenuto di non potersi esprimere, ma così consente che un Consiglio regionale possa impedire ai cittadini di vedere discussa una proposta di legge di iniziativa popolare, anche se conforme alle regole», dichiarano i due esponenti. «L’iniziativa popolare non può ridursi a un atto simbolico — aggiungono —. Va garantita la discussione pubblica nelle sedi istituzionali: è un modo per difendere il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione delle leggi».




