«Un pm si dimentica in carcere un detenuto in custodia cautelare e lo scarcera con 43 giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei termini. Il ministro della Giustizia avvia un’azione disciplinare nei confronti del magistrato. Esito: il Csm lo assolve per “scarsa rilevanza” del fatto. Quarantatre giorni in carcere sono di “scarsa rilevanza” per la sentenza disciplinare numero 8 del 2025».

È dal suo profilo X che il deputato di Forza Italia Enrico Costa critica aspramente una decisione di Palazzo Bachelet assunta un anno fa ma le cui motivazioni sono arrivate da poco. Il magistrato era incolpato per aver arrecato ingiusto danno alla persona detenuta e per “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”.

Il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto la condanna alla sanzione disciplinare della censura, ma alla fine il magistrato è stato appunto assolto dalla sezione disciplinare. Se appare chiaro, si legge in sentenza, che i fatti sono oggettivi ossia vi è stata una “indebita compressione della libertà personale” e che "neppure appare dubitabile la responsabilità dell’incolpato”, tuttavia sono accoglibili le argomentazioni della difesa del pm “sì da consentire di qualificare il fatto come di scarsa rilevanza”. Innanzitutto “l’episodio si era collocato quale del tutto isolato nell’arco di una carriera connotata da grande laboriosità ed impegno”. Ulteriori indici di scarsa rilevanza: “Mancata lesione della credibilità del magistrato stesso” nonché “il fatto che l’illecito sia stato accertato solamente a seguito di ispezione, e che il periodo di ritardo non appaia di eccessiva durata”.

A ciò va aggiunto il fatto che “può affermarsi che il periodo di tempo in discorso - sebbene non di minima entità - possa ritenersi comunque tale da non escludere la concessione dell’esimente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare dell’assenza di istanze dell’imputato e della pena finale concretamente irrogata, sebbene con sospensione condizionale, nonché dell’errore indotto dalla mancata annotazione di cancelleria sul Sicp sul quale il magistrato ha fatto affidamento”.

Infine “in giurisprudenza si registrano casi in cui periodi ben più prolungati sono stati ritenuti non ostativi al riconoscimento della scarsa rilevanza, ovvero addirittura all’assoluzione nel merito; ci si riferisce, in particolare, alla già citata sentenza 27418 del 2022 delle Sezioni unite (130 giorni di ritardo) o alla sentenza di questa sezione n. 124 del 2019 (108 giorni), o ancora alla sentenza Csm n. 105/2015, con la quale il magistrato incolpato è stato mandato assolto a causa del ritenuto legittimo affidamento nell’operato di altri magistrati intervenuti in precedenza, pur in presenza di ben 210 giorni di ritardo nella scarcerazione”.

Tra gli altri elementi su cui si basa la scarsa rilevanza c’è la mancanza di clamore mediatico e il fatto che il detenuto non abbia presentato reclamo o richiesta di scarcerazione. Questo ragionamento è per Costa «l’indice di una magistratura forte con i deboli, e debole con i forti. Non si sanziona il magistrato che sbaglia perché non ci sono i riflettori dei media puntati? I riflettori sono normalmente per i detenuti celebri, non per i poveracci». Conclude il parlamentare: «Mi aspetto la solita nota di qualche corrente del Csm, o di qualche laico, che mi attacca per le cose che scrivo. Non importa. Continuerò a spulciare i provvedimenti della rigorosissima sezione disciplinare del Csm con ancora maggiore interesse. Magari ne verrà fuori una bella pubblicazione». Una promessa o una minaccia?