La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 depositata il 17 ottobre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in merito alla disciplina penale della guida senza patente in caso di recidiva infrabiennale. Il giudice fiorentino dubitava della conformità agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 8 del 2016 (che ha depenalizzato molti reati minori) e dell’articolo 116, comma 15, del Codice della strada, che mantiene la rilevanza penale della condotta per chi, già sanzionato nei due anni precedenti, viene nuovamente sorpreso a guidare senza patente.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze

Il giudice rimettente contestava, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui stabilisce che le ipotesi aggravate di reato depenalizzato devono considerarsi fattispecie autonome. Secondo il Tribunale, questa impostazione sarebbe contraria alla legge delega e violerebbe il principio di proporzionalità, trasformando di fatto in reati autonomi condotte che avrebbero dovuto restare circostanze aggravanti di un illecito ormai amministrativo.

La decisione della Corte costituzionale

La Consulta ha escluso ogni profilo di illegittimità. Nel motivare la propria decisione, i giudici costituzionali hanno rilevato che il legislatore delegato, pur perseguendo l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, ha legittimamente mantenuto la rilevanza penale delle fattispecie aggravate, nelle quali è prevista la pena detentiva in ragione del maggiore disvalore della condotta. «Il legislatore ha valorizzato le finalità di depenalizzazione, ma ha doverosamente preservato la punibilità delle ipotesi aggravate, coerentemente con la legge di delega», si legge nella sentenza.

La Corte ha quindi respinto la tesi del giudice rimettente secondo cui tali previsioni configurerebbero una “responsabilità penale d’autore”, poiché la recidiva infrabiennale – requisito per la rilevanza penale – non è una condizione soggettiva estranea al fatto, ma è strettamente connessa alla commissione di un illecito identico e recente.

«La recidiva non è un marchio indelebile»

Nella sentenza si sottolinea che la recidiva, ai fini dell’articolo 116, comma 15, del Codice della strada, assume rilievo solo se commessa entro due anni e non rappresenta «un marchio incancellabile». «Non si configura una sopravvalutazione delle componenti soggettive – osserva la Corte – poiché la guida senza patente, anche reiterata, resta un comportamento intrinsecamente pericoloso per la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone».

Respinto anche il dubbio di eccesso di delega

In via subordinata, il Tribunale di Firenze aveva contestato un presunto eccesso di delega legislativa, sostenendo che l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 8/2016 avrebbe introdotto un inasprimento sanzionatorio in contrasto con la legge delega, impedendo al giudice di applicare attenuanti. La Consulta ha rigettato anche questo profilo, chiarendo che la soluzione proposta dal rimettente – mantenere la vecchia disciplina per il calcolo della pena – avrebbe generato un sistema asistematico, perché avrebbe imposto di trattare come aggravante una fattispecie che non ha più una base di reato di riferimento.

Confermata la pena detentiva in caso di recidiva

Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, comma 15, nella parte in cui prevede la pena detentiva – e non quella pecuniaria – per chi commette nuovamente l’illecito nel biennio. Secondo la Consulta, la previsione è coerente con la finalità di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, in quanto la reiterazione del comportamento illecito rivela un più elevato grado di pericolosità sociale.