L'articolo 506 del codice di procedura penale, comma 2, prescrive: «Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame». Oggi vi raccontiamo un altro caso che ci è stato segnalato dopo quelli di Roma e Lecce: Tribunale di Crotone, anno 2020, sezione penale, rito monocratico. Dal verbale di udienza si vedrà chiaramente come il giudice interrompe indebitamente il controesame dell'avvocato, al quale si sostituisce nel porre le domande al teste giustificandosi con il fatto che è una questione di «economia processuale». L'avvocato ribatterà, con garbo, che invece non può perché «è una questione di regole processuali», ma non servirà a nulla, in quanto la giudice andrà avanti con il suo modus operandi, insistendo nel dire che «io posso intervenire in qualsiasi momento» e che l'avvocato avrebbe potuto appellare l'ordinanza. Peccato però che le ordinanze si appellano dopo una sentenza casomai di condanna, ma intanto il controesame è rovinato. Questa storia è un tipico esempio di quanto ci ha sottolineato l'avvocato Carponi Schittar nell'intervista di ieri: il difensore persegue «un disegno finalistico – “quello che si vuole ottenere” - cui va uniformata l’impostazione del controesame», mentre il giudice, che dovrebbe essere innanzitutto terzo, non può di certo sapere dove vuole arrivare l'avvocato, «quindi i suoi interventi per lo più sono impropri». Ma veniamo ai fatti. L'avvocato Francesco Verri, legale di una farmacista accusata di aver detenuto nella sua farmacia alcuni contenitori di farmaci defustellati, sta eseguendo il controesame di un teste dell'accusa, un ispettore dei Nas. La procura ipotizza la truffa, ritenendo che la farmacia abbia privato i medicinali del bollino, lo abbia applicato sulla ricetta chiedendo e ottenendo il rimborso dalla Asl, tenendo pronti gli stessi medicinali per la vendita in modo da conseguire un secondo illecito guadagno. La sentenza ancora non è arrivata. Durante l'udienza analizzata, l'avvocato sta cercando di far emergere una divergenza di vedute fra due gruppi di ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ispezionato la farmacia a distanza di poco, l'uno all'insaputa dell'altro, verbalizzando risultati diversi. Leggiamo nella trascrizione di udienza: «Giudice: "la sto facendo io la domanda". Avvocato: "Eh! Ma signor giudice lei potrà farla sempre dopo di me". Giudice: "Ci spieghi.....avvocato il Tribunale può...". Avvocato: "Dopo che avrò concluso". Giudice: "Intervenire in qualsiasi momento". Avvocato: "Signor giudice, il codice dice un'altra cosa". Giudice: "Il Tribunale può intervenire in qualsiasi momento e far proprie domande della difesa". Avvocato: "Al termine dell'esame e del controesame della difesa". Giudice: "È una questione di economia processuale". Avvocato: "No, mi perdoni, è una questione di rispetto delle regole"». Ci chiediamo: ma il diritto di difesa può soccombere all'economia processuale? E poi arriva il momento in cui l'avvocato teme che il suo lavoro sia inutile perché il giudice ha probabilmente già deciso: «Giudice: "Sarà un motivo di impugnazione[...] In sede di appello potrà far valere le sue ragioni". Avvocato: "Perché lei si è già pronunciata?". Giudice: "No. Allora impugni la mia ordinanza"». Il controesame va avanti e la giudice continua a fare domande. L'avvocato Verri non ci sta: «"Posso completare il mio controesame? Dopo lei potrà fare tutte le domande che vuole. Però io devo completare il mio controesame perché io ho uno schema. Ci sono delle premesse che mi portano a delle conclusioni, non sto facendo cose casuali". Giudice: "Il Tribunale dirige l'udienza e io posso intervenire in qualsiasi momento”». Ma non finisce qui: «Avvocato: "Lei si sta sostituendo a me nel controesame". Giudice: "No, io non mi sto sostituendo". Avvocato: "Sì, perché sta facendo delle domande". Giudice: "Assolutamente". Avvocato: "Che devo fare io". Giudice: "Io sto ricercando fatti e verità". Avvocato: "Ma dopo che ho terminato io signor giudice, non al posto mio". Giudice: "Ma questa è una sua valutazione". [...] Avvocato: "Io intendo chiedere al testimone alcune circostanze in un ordine che è il mio ordine perché conduce a certi risultati, poi dopo lei potrà....". Giudice: "Conduce ai medesimi risultati se sono quelli i fatti". Avvocato: "Allora il difensore, scusi signor giudice, cosa ci viene a fare in aula, se intanto il giudice lo sostituisce? Non ho capito". Giudice: "Di cosa stiamo parlando avvocando? Mi sfugge". Avvocato: "Del fatto che lei...". Giudice: "Del fatto che io stia facendo le domande che vuole fare lei al posto suo?". Avvocato: "Sì, esattamente". Giudice: "Per velocizzare l'esame". Avvocato: "Che cosa vuol dire velocizzare l'esame? Io devo fare il mio controesame"». La giudice non capendo evidentemente quale sia il problema, dopo qualche minuto ribadisce, come avvenuto anche nel caso del processo per la morte di Cerciello Rega, «velocizziamo, velocizziamo un poco perché ho altri processi da trattare avvocato». Non si tratta di questione di lana caprina, il corretto svolgimento della "cross examination" è una delle caratteristiche fondamentali del giusto processo. È evidente, infatti, che se il giudice del dibattimento ritiene, magari per ragioni di "economia processuale", di poter intervenire quando e come vuole durante il controesame del difensore, allora il diritto di difesa dell'imputato ne esce irrimediabilmente compromesso. E il codice eluso.