«Non sussistono i presupposti per la chiesta revoca perché nell’avviso di convocazione dell’assemblea del 17 luglio 2021 erano stati ammessi al voto solo gli iscritti da oltre sei mesi; inoltre, nel verbale di udienza del 2 febbraio 2022 i ricorrenti contestavano ancora che l’avviso di convocazione dell’assemblea faceva riferimento ad un regolamento che doveva esser ritenuto inesistente». Queste le motivazioni con le quali i giudici della settima sezione civile del tribunale di Napoli hanno rigettato l’istanza del team di legali del Movimento 5 Stelle contro la sospensione dello Statuto in vigore da agosto scorso e la nomina di Giuseppe Conte a presidente. «L’istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato regolamento, datato 8 novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi», si legge ancora nell’ordinanza emessa. E tale documento «stante quanto prospettato nell’istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perchè, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione». E invece il regolamento M5S del novembre 2018, che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi, «è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione».