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Avvocati e 41 bis: una lezione dalla Consulta
«L’unica via per ristabilire una effettiva e corretta tutela del precetto costituzionale che vuole l’inviolabilità del diritto di difesa e di ogni comunicazione intercorrente tra difensore e assistito», avverte l’Unione Camere penali in una lettera ai senatori, è quella di prevedere, come da molti anni richiede l’intera avvocatura, «l’introduzione dell’obbligo da parte della polizia giudiziaria di interrompere immediatamente ogni captazione, anche occasionale, di tali comunicazioni. Siamo certi che saprete assumere la responsabilità politica di garantire finalmente il rispetto della volontà del Costituente troppo a lungo disattesa, proprio in relazione a uno dei principi basilari sui quali si fonda il nostro patto di convivenza sociale, al diritto che nasce al fine di garantire tutti gli altri: il diritto di difesa».
L’appello firmato dal presidente dell’Unione Camere penali Francesco Petrelli è il cuore della missiva indirizzata, in particolare, ai componenti della commissione Giustizia di Palazzo Madama, dove è in corso l'esame del disegno di legge contenente “modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni”, di iniziativa del senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.
Ma intanto già la scorsa settimana il governo, durante l’esame del ddl Nordio, ha dato parere favorevole a un emendamento che sarà votato in commissione oggi, e nel quale lo stesso Zanettin richiama di fatto l’obiettivo della sua più specifica proposta di legge (il ddl Nordio include numerose altre materie, a cominciare dall’abuso d’ufficio sul quale, com’è noto, la commissione ha già votato). Il parlamentare azzurro e via Arenula hanno raggiunto l’intesa su una norma riformulata, in cui rispetto alla versione iniziale sono stati accantonati due punti: la distruzione delle conversazioni – che potrebbe però essere oggetto di un ulteriore intervento – e l’albo contenente i numeri dei difensori.
La proposta del responsabile Giustizia di FI prevede, nello specifico, il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni tra l’indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l’autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di reato. Al netto di queste remote ipotesi, verificatesi in casi rarissimi, si prevede, sempre in base anche all’emendamento Zanettin, l’immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni nei casi in cui le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate, che non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, pena contestazione di illecito disciplinare.
Come sottolineato nella lettera di Petrelli «la Costituzione tutela in via generale la segretezza delle comunicazioni definendola “inviolabile”, aggettivo che, non casualmente, il Costituente ha riconosciuto solo ai diritti fondamentali di libertà, sui quali poggiano i cardini della nostra democrazia liberale» tra cui appunto la «libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15)» e il diritto di difesa «”inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24)», come Petrelli ricorda.
Sempre domani, ma nell’Aula della Camera, si vota pure sul ritorno alla prescrizione sostanziale, dopo un pit-stop di 3 mesi.