Gli animali da compagnia trasportati in stiva in aereo rientrano nella nozione di “bagagli” ai sensi della Convenzione di Montreal, e il risarcimento per la loro perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per i bagagli registrati. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, pronunciandosi sul ricorso di una passeggera della compagnia Iberia cui era stato smarrito il cane durante un volo intercontinentale.

Il caso: smarrito il cane durante un volo Buenos Aires–Barcellona

La vicenda risale al 22 ottobre 2019, quando una passeggera viaggiava con la madre e il proprio cane da Buenos Aires a Barcellona. A causa delle dimensioni e del peso dell’animale, il trasporto era avvenuto nella stiva dell’aereo, all’interno di un trasportino. Durante le operazioni di imbarco, tuttavia, il cane è fuggito e non è stato più ritrovato. La proprietaria ha quindi chiesto un risarcimento di 5mila euro per il danno morale subito. La compagnia Iberia ha riconosciuto la propria responsabilità, ma solo entro il limite previsto per i bagagli consegnati, come stabilito dalla normativa internazionale sul trasporto aereo.

Il giudice spagnolo ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Ue, chiedendo se la nozione di “bagagli”, ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda gli animali da compagnia trasportati in stiva. La Corte, nella sentenza depositata oggi, ha chiarito che gli animali non sono esclusi da tale definizione: «Sebbene il significato comune del termine “bagagli” rinvii a oggetti, ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non vi rientrino».

Secondo i giudici, infatti, la Convenzione di Montreal distingue tra persone (passeggeri), merci e bagagli. Poiché un animale non può essere assimilato a un passeggero, ai fini del trasporto aereo deve essere considerato come un bagaglio.

La Corte ha inoltre ricordato che, in assenza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, il limite di responsabilità del vettore per la perdita dei bagagli copre sia il danno materiale che quello morale. Il passeggero può tuttavia fissare un importo più elevato con una dichiarazione speciale e previo pagamento di un supplemento. Nella decisione si sottolinea anche che, pur essendo la tutela del benessere animale un valore riconosciuto dall’Unione europea, questo non impedisce che gli animali siano considerati “bagagli” ai fini della responsabilità, a condizione che durante il trasporto siano rispettate tutte le esigenze di sicurezza e benessere.