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NEGOZIO INSEGNA TABACCHI TABACCHERIA
La Cassazione ha confermato la condanna di una titolare di una tabaccheria nel Vicentino, riconosciuta colpevole di peculato per non aver riversato alla Regione Veneto oltre 14 mila euro incassati come tassa automobilistica. La vicenda, iniziata nel 2017, si è chiusa ora con la pronuncia della sesta sezione penale che ha respinto le doglianze della difesa e ribadito un principio destinato ad avere rilievo anche oltre questo caso specifico.
Secondo l’accusa, tra il 24 e il 30 maggio 2017 l’imputata, abilitata alla riscossione dei tributi regionali attraverso la propria tabaccheria, aveva trattenuto indebitamente le somme incassate, per un totale di 14.297 euro. Nel 2020 il Gup di Vicenza, celebrato il rito abbreviato, l’aveva condannata a un anno e nove mesi di reclusione (pena sospesa), disponendo anche pene accessorie e la riparazione pecuniaria in favore della Regione Veneto.
La Corte d’appello di Venezia, quattro anni dopo, aveva confermato integralmente la sentenza. Gli avvocati dell’imputata hanno portato la vicenda davanti alla Cassazione con cinque motivi di ricorso. In particolare, hanno contestato la correttezza dell’attività istruttoria svolta in primo grado, sostenendo che il giudice avesse violato il divieto di esplorare piste probatorie non proposte dalle parti.
Inoltre, hanno chiesto di riqualificare la condotta come mera omissione colposa, e non come appropriazione, sottolineando che a occuparsi delle operazioni bancarie fosse il figlio della donna. Contestata, infine, anche la riparazione pecuniaria, ritenuta una duplicazione rispetto al risarcimento già versato.
La Cassazione ha respinto quasi integralmente le censure difensive. Sul fronte probatorio, i giudici hanno chiarito che nel giudizio abbreviato il magistrato può disporre integrazioni quando gli elementi siano incompleti e servano a decidere: non si tratta di violare il contraddittorio, ma di colmare lacune indispensabili. Quanto alla natura della condotta, la Cassazione ha ribadito che il delitto di peculato non richiede un gesto materiale di “appropriazione” nel senso comune del termine, ma si configura anche nel caso in cui l’incaricato di pubblico servizio trattenga somme che avrebbe dovuto riversare all’ente pubblico.
In questo senso, il tabaccaio incaricato della riscossione assume la posizione di garante del denaro incassato e risponde come pubblico ufficiale. Non hanno trovato accoglimento neppure le doglianze relative alla riparazione pecuniaria, che i giudici hanno definito misura autonoma rispetto al risarcimento: il pagamento al fideiussore non elimina l’obbligo di versare alla Regione la somma stabilita dalla legge.
La sentenza, depositata il 21 maggio 2025, consolida l’orientamento della giurisprudenza di legittimità: chiunque, anche se privato, gestisca fondi pubblici in virtù di un rapporto di servizio con l’amministrazione è soggetto alla disciplina del peculato se omette di riversarli. Non conta che vi siano deleghe a terzi né che il danno sia stato successivamente risarcito: la responsabilità penale resta ferma e autonoma. Un principio che tocca da vicino non solo i tabaccai, ma anche concessionari e soggetti incaricati di funzioni pubbliche, chiamati a rendere conto con rigore della gestione del denaro dello Stato o degli enti locali.