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«In replica ad alcune dichiarazioni di esponenti politici locali, il Tribunale di Genova deve rappresentare come la decisione adottata dall’ufficio Gip in ordine alla richiesta di applicazione di misure cautelari di custodia carceraria nei confronti di 26 persone indagate per i fatti del 5 maggio 2024 si sia fondata, come sempre avviene e deve avvenire, sulla base dell’applicazione delle norme di legge ai comportamenti accertati nel caso concreto». È la risposta del Tribunale di Genova alla capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Alessandra Bianchi, che si era detta «delusa» dal mancato accoglimento, da parte del gip Giorgio Morando, della richiesta di arresto avanzata dalla procura per 26 anarchici. Che secondo i pm avrebbero vandalizzato palazzi storici, vetrine di negozi e auto durante la manifestazione del 5 maggio 2024, organizzata due giorni dopo lo sgombero dell’ex Latteria Occupata.
La Digos aveva identificato 26 persone, accusate del reato di devastazione, che prevede pene da otto a quindici anni di carcere. Secondo la procura, la manifestazione aveva turbato l’ordine pubblico, con 17 chiamate arrivate al numero di emergenza 112 nel giro di poche ore. Il gip ha però respinto la richiesta di custodia cautelare, ritenendo che non sussistessero i presupposti per contestare la devastazione. Nell’ordinanza, Morando ha citato anche i fatti del G8 di Genova del 2001, ritenendo che, a differenza di quanto accadde allora, le condotte contestate ai 26 anarchici non abbiano avuto la stessa portata distruttiva né la capacità di generare quel clima di terrore collettivo che caratterizza il reato di devastazione. La Procura ha impugnato la decisione del gip e ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, che dovrà ora decidere se confermare o ribaltare l’ordinanza.
«La decisione - spiega ora il Tribunale in una nota -, in particolare, è stata fondata sulle valutazioni tecniche legate all’esistenza, nei fatti esaminati, di situazioni che potessero configurare “devastazione”, ai sensi dell’art. 419 del codice penale, e pericolo per l’ordine pubblico, secondo le regole volute dal legislatore. Peraltro, nella decisione del Gip sono chiaramente evidenziati l’estremo disvalore e l’offensività dei comportamenti esaminati che, tuttavia, sono stati inquadrati nel reato di danneggiamento aggravato rispetto al quale, anche a fronte di una precisa valutazione in merito all’esistenza delle esigenze cautelari, si è ritenuto di non applicare la carcerazione preventiva».
«Il Tribunale - conclude - accoglie con favore ogni commento e critica sull’operato dei magistrati, in quanto elemento di partecipazione alla vita democratica, ma auspica che queste valutazioni attengano al contenuto effettivo delle motivazioni dei provvedimenti adottati. Correlare la pronuncia del Gip alla considerazione secondo cui di fatto chiunque possa sentirsi legittimato a compiere atti di vandalismo è una comunicazione non corretta, che può ingenerare false opinioni nella cittadinanza».


