«L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». E anzi, sarebbe stato «disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste». Con queste parole scritte dai giudici – tutti uomini – della Corte d’Appello di Torino, nel novembre 1883 l’avvocata piemontese Lidia Poët venne cancellata dall’albo degli avvocati di Torino. Due anni prima, l’iscrizione di una donna, la prima nel Regno d’Italia, all’Ordine degli Avvocati aveva suscitato un silenzioso scandalo nelle aule dei tribunali sabaudi. Eppure lei, con ferrea logica di giurista, per accedere aveva utilizzato la più ovvia delle procedure: quella prevista dalla legge. Il 17 giugno 1881 si era laureata a pieni voti alla facoltà di giurisprudenza di Torino, con una tesi sulla condizione femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne. Poi si era iscritta alla pratica forense, superando brillantemente al primo tentativo l’esame di procuratore legale. A quel punto, come tutti i suoi colleghi uomini, inoltrò la richiesta di iscrizione all’Ordine. Nessuna giustificazione allegata, solo il rispetto scrupoloso di ogni norma di legge, che per l’iscrizione prevedeva la laurea, lo svolgimento della pratica e il superamento di un esame, ma soprattutto non poneva alcun esplicito divieto all’iscrizione di una donna. L’insolita richiesta, la prima sottoscritta da una donna esaminata da un Consiglio dell’ordine degli Avvocati, suscitò un accesissimo dibattito e non poche polemiche nel mondo giuridico torinese. Le donne nel Regno d’Italia non avevano il diritto di voto, era ancora in vigore l’umiliante istituto dell’autorizzazione maritale e mai nessuna prima di allora aveva osato accostarsi alla professione forense.  Il dibattito all’interno del Consiglio si concluse in favore dell’iscrizione, con 8 voti favorevoli e 4 contrari. APPROFONDIMENTO | Quando il Parlamento abolì l’infirmitas sexus La motivazione: nessuna norma vietava alle donne l’accesso all’Ordine. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, recitava un provvidenziale brocardo latino. Ad indignarsi maggiormente perché una donna calcava i lunghi corridoi dei palazzi di giustizia non però fu un avvocato, ma un magistrato. L’allora Procuratore Generale del Re non gradiva vedere quella signora in toga che patrocinava le udienze, firmava gli atti e si confrontava con lui da avversaria, per questo prese l’iniziativa di denunciare l’anomalia di tale presenza alla Corte d’Appello. L’avvocata Poët si difese, replicando e portando esempi di donne che, in altre nazioni europee, svolgevano legittimamente la professione forense. A nulla valsero però le obiezioni: la Corte d’Appello di Torino accolse le ragioni del procuratore e ritenne che quello di avvocato fosse da considerarsi un ufficio pubblico e, in quanto tale, la legge vietava espressamente che una donna potesse ricoprirlo. Che la presenza di un’avversaria di sesso femminile nelle aule di giustizia infastidisse più i magistrati che i colleghi avvocati, tuttavia, risultò chiara dalle motivazioni redatte dai giudici: la presenza di una donna al banco della difesa avrebbe compromesso «la serietà dei giudizi e gettato discredito sulla magistratura stessa» perché, se l’avvocata avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta «alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura». Con la perseveranza che gli stessi uomini riconoscevano al «gentil sesso», Lidia Poët non si arrese e presentò un articolato ricorso alla Corte di Cassazione. Con altrettanta coerenza, la Suprema Corte confermò la decisione dei giudici della Corte d’Appello. A Lidia Poët venne dunque tolta la toga dalle spalle e non poté più esercitare a pieno la professione. Dimostrò, tuttavia, che non era il titolo formale a renderla avvocato: il divieto di patrocinare non le impedì infatti di rimanere a lavorare nello studio legale del fratello Enrico, che le aveva trasmesso l’amore per il diritto e l’aveva convinta ad iscriversi a giurisprudenza. Nello stesso anno del suo allontanamento dall’Ordine, tuttavia, la sua conoscenza giuridica le permise di partecipare al primo Congresso Penitenziario Internazionale a Roma e nel 1890 venne invitata come delegata a San Pietroburgo, alla quarta edizione del Congresso. Fece parte del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l’Italia come vicepresidente della sezione di diritto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi, lasciò lo studio e divenne infermiera volontaria della Croce Rossa, venendo insignita della medaglia d’argento al valor civile. Per i 37 anni successivi alla sua imposta cancellazione dall’albo, Lidia Poët non interruppe mai l’esercizio concreto della professione, specializzandosi nella tutela diritti dei minori, degli emarginati e delle donne. Alla fine, proprio la perseveranza che la aveva spinta a combattere per rimanere iscritta all’albo forense, anche a costo di dare scandalo nel suo stesso foro, ottenne ragione giuridica. Nel luglio 1919, infatti, il Parlamento approvò la legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad entrare nei pubblici uffici, ad esclusione della magistratura, della politica e dei ruoli militari. Così, nel 1920, Lidia Poët poté finalmente ripresentare – con immediato accoglimento – la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. All’età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad utilizzare il titolo di avvocato. Ad una battaglia vinta, però, ne seguì subito un’altra: due anni dopo divenne presidente del Comitato italiano pro voto delle donne. Anche quella per la conquista del voto femminile fu una battaglia ultra decennale, ma Lidia Poët pervicacemente riuscì a vedere il frutto anche di questi suoi sforzi: si spense a 94 anni il 25 febbraio 1949, ma non prima di aver votato alle prime elezioni a suffragio universale in Italia, nel 1946. La definitiva vittoria di quel principio di uguaglianza – almeno in diritto – per il quale si era battuta tutta la vita, da avvocato ma soprattutto da donna.