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Il 25 luglio 2023 la Sezione Disciplinare del Csm condannava la giudice Maria Fascetto Sivillo alla perdita dell’anzianità per un anno. Del collegio giudicante faceva parte, come giudice relatrice, l’avvocata Rosanna Natoli ( membro laico del Csm), la quale il 3 novembre 2023, ancor prima di depositare la sentenza, promuoveva un incontro a Paternò con la dott. ssa Fascetto, alla quale rilevava circostanze coperte dal segreto camerale, dandole anche consigli giuridici e suggerimenti pratici.
La Procura della Repubblica di Roma, ricevuta la registrazione fonografica dell’incontro posta in essere dalla Fascetto, ha iscritto nei registri la Natoli, contestandole i reati di violazione del segreto e di abuso d’ufficio ( per avere inteso favorire la Fascetto) e invitandola a comparire ieri, ma la consigliera Csm ha chiesto e ottenuto un rinvio.
Ai sensi dell’artt. 335 bis cpp la mera iscrizione non è sufficiente per determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per l’avv. Natoli. Vero che l’art. 104 quater att. cpp dispone che tali effetti conseguono qualora sia stata esercitata l’azione penale, ma non ha natura di imputazione l’addebito provvisorio contenuto nell’invito a comparire, al solo scopo di consentire all’indagato di predisporre la linea difensiva. Pertanto allo stato non sembra applicabile l’art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195, secondo cui «i componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo». La vicenda si presta ad almeno tre considerazioni.
In primo luogo, in articulo mortis l’art. 323 c. p. - la cui retroattiva abrogazione attende soltanto la promulgazione del capo dello Stato - dimostra la propria persistente necessità giuridica, ancorché disconosciuta ( dai sindaci, anche di sinistra, e dal Governo). In secondo luogo, per tutelare l’indipendenza del Csm e dei suoi membri, è previsto che soltanto esso “possa” sospendere dalla carica la Natoli, escludendo così che il Procuratore della Repubblica, dopo l’interrogatorio, sia legittimato a chiedere al giudice la sospensione della Natoli dall’esercizio dell’ufficio, come previsto in generale dall’art. 289, 2° cpp. In terzo luogo, non può tacersi che tanta doverosa severità non è stata adottata nei confronti dei tanti magistrati ordinari che chiedevano, e spesso ottenevano, illeciti favori e privilegi dal dott. Palamara, allora membro influente del Csm: mutatis mutandis a nessuno di essi è stato contestato l’art. 323 c. p. e tutti sono rimasti esenti perfino da sanzioni disciplinari. La coerenza del sistema è un valore irrinunciabile. In fondo, al netto delle proprie colpe, è proprio quanto lamenta - e chiede di accertare - la dott. ssa Fascetto, allorché denuncia di essere vittima del “cerchio magico” facente capo al Palamara, bandito dall’Ordine e dall’Anm. E neppure è un caso che, come risulta dalla registrazione fonografica, per la stessa Natoli è stato indispensabile «imparare le correnti» interne alla magistratura, determinante essendo la loro influenza.
Infine resta da decifrare quanto timidamente riferito dal Ministro Nordio: la Natoli avrebbe presentato alcune denunzie? Quali e contro chi?