«Martedì alla Camera la maggioranza voterà a favore dell'emendamento sul recepimento della direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza. Un tema sollevato da Azione e +Europa trova la condivisione di tutte le forze politiche. Un passo avanti sulla strada dello Stato di diritto». A dirlo su twitter è Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione. «Abbiamo scritto una bella pagina, un accordo su un principio fondamentale, che è un mattone della costruzione a cui stiamo lavorando», ha commentato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a conclusione della riunione nel corso della quale si è raggiunto l’accordo sulla presunzione di innocenza tra le forze di maggioranza, che la ministra ha ringraziato. La direttiva è stata inserita nella legge di delegazione europea. «Il Partito democratico si era detto disponibile a discuterne nella legge delega del processo penale, per evitare ritardi nell'approvazione della legge europea, che rischierebbe di esporci a procedure di infrazione e sanzioni. L'impegno della maggioranza e del governo ad una accelerazione dell'iter di approvazione ci rassicura, e quindi non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per l'esito della discussione in maggioranza», ha commentato Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera.  

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  La direttiva si struttura in 11 articoli e fissa al 1° aprile 2018 il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione alle disposizioni della direttiva. Come emerge dalla intitolazione, sono due le aree tematiche di intervento: la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo. Nel delineare l’ambito di applicazione della direttiva, si precisa che la direttiva si applica a ogni fase del procedimento, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventa definitiva la decisione che stabilisca se la persona abbia commesso il reato, cioè, ai sensi dell’articolo 3, sino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza. Il nucleo centrale della direttiva è racchiuso nell’articolo 4, comma 1, ove si dispone che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità”. Al comma 2 della stessa disposizione si dispone che a garanzia del rispetto di queste previsioni deve essere assicurato agli indagati e imputati un ricorso effettivo. I riferiti limiti informativi (art. 4, comma 3) non impediscono alle pubbliche autorità di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora non sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.  

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  Nella prospettiva qui considerata, all’articolo 5 si prevede che “Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”.Con ulteriori disposizioni si precisano i temi dell’onere della prova della colpevolezza che incombe all’accusa, del diritto alla prova (art. 6), del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi (art. 7), nonché gli artt. 8-9 disciplinano il diritto di presenziare al processo, e il diritto ad un nuovo processo in caso di mancata presenza al processo. Dopo l’art. 10 che, come visto, richiede la predisposizione di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti di cui alla direttiva, l’art. 11 prevede che entro il 1° aprile 2020 e successivamente ogni tre anni, gli stati membri trasmettano i dati con cui si è data attuazione alla direttiva e entro il 1° aprile 2021 sia presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva. «Sul tema della giustizia si ritorna a seguire il dettato costituzionale, un cambio di passo che ci soddisfa pienamente. La soluzione trovata accoglie la proposta, contenuta nel nostro emendamento, di un recepimento secco della direttiva europea in merito al rafforzamento della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», così la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera e prima firmataria dell’emendamento alla legge di delegazione europea. «Avevamo detto che su un diritto sancito nella nostra Costituzione e nella della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qual è la presunzione di innocenza, non avremmo tollerato ambiguità. Oggi si segna un importante passo in avanti che ci riporta alla salvaguardia di un principio costituzionale e che ci mette a riparo da una possibile procedura di infrazione», conclude.