È costituzionale vietare l’accesso alla liberazione condizionale per la mancata collaborazione con la giustizia? Questo è il quesito che oggi sarà al vaglio della Consulta. Parliamo dell’ergastolo ostativo ai benefici penitenziari che esclude l’accesso alle misure alternative al carcere, rendendo questa pena un effettivo “fine pena mai” e impone al recluso di scegliere due opzioni: o stai dentro fino alla morte oppure collabori con la giustizia. La Cassazione ha sollevato l'illegittimità costituzionale La Cassazione, che ha sollevato l’illegittimità costituzionale per l’ergastolano Francesco Pezzino, difeso dall’avvocata Giovanna Araniti, e che oggi discuterà del caso innanzi alla Consulta, sottolinea un passaggio fondamentale della sentenza Cedu del caso Viola contro Italia. Ovvero che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta ad una scelta libera e volontaria o, comunque, al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Ed ha rilevato che non può escludersi che, nonostante la collaborazione con la giustizia, non vi sia dissociazione effettiva dall'ambiente criminale, perché la scelta di collaborare ben può essere soltanto opportunistica, compiuta in vista del conseguimento dei vantaggi che ne derivano. Se la collaborazione viene intesa come l'unica forma possibile di manifestazione della rottura dei legami criminali - ha proseguito la Cedu - si trascura la considerazione di quegli elementi che fanno apprezzare l'acquisizione di progressi trattamentali del condannato all'ergastolo nel suo percorso di reinserimento sociale e si omette di valutare che la dissociazione dall'ambiente criminale ben può essere altrimenti desunta. La presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione. Dei 1800 all'ergastolo 1271 per reati ostativi Per capire la dimensione dell’ergastolo ostativo in Italia è interessante leggere l'opinione scritta, come amicus curiae, per la Corte Costituzionale dal Garante Nazionale delle persone private della libertà. Si apprende che l'ergastolo è presente in 183 Stati al mondo su 216 (dunque l'85%); solo 33 (il 15%), non lo prevedono. Tuttavia, tra i 183 Stati, 153 (cioè l'84%) ammettono la liberazione condizionale, valutata da un giudice o da un apposito organo, comunque considerando sempre il decorso della detenzione. I dati statistici ufficiali, fomiti al Garante dal Dap, attestano la natura sistemica e tutt'altro che marginale della questione posta con l'eccezione di incostituzionalità. Alla data del 1 settembre 2020 le persone condannate all'ergastolo presenti negli istituti penitenziari risultano 1.800. Di esse, 1.271 sono detenute per reati inclusi nell'art. 4-bis e che, in ragione di ciò, scontano un ergastolo ostativo. L’entità della posizione giuridica determinata dal regime dell'ostatività, pari al 71 percento del totale dei detenuti a vita, per il Garante certifica un dato di fatto: l'ergastolo nel sistema ordinamentale attuale è, principalmente, quello ostativo. Il numero degli ergastolani è aumentato Il numero di ergastolani presenti in carcere risulta in costante crescita negli ultimi 15 anni, essendo passato, senza flessione alcuna, dai 1.224 del 2005 ai 1.800 attuali, con un incremento medio annuo di 40 unità. Secondo il Garante, questo dato, considerato nell'arco di tempo cui si riferisce, induce a ritenere che I'andamento progressivo sia determinato dall'aumento delle condanne a vita e non sia inciso, se non per numeri davvero esigui, dalla diminuzione derivante dall'accesso alla liberazione condizionale di ergastolani comuni o (non più) ostativi perché collaboranti con la giustizia o perché la loro collaborazione è comunque inesigibile. Lo conferma un altro dato: a fronte dell'aumento di 10 condanne a vita avvenuto dal settembre 2019 (allora erano presenti 1790 persone che scontavano tale pena), si riscontra la diminuzione di 6 ergastolani comuni e il parallelo aumento di 16 ergastolani ostativi. Analogo è stato l'andamento nell'anno precedente: a novembre 2018 gli ergastolani erano 1741 (59 meno di oggi) e coloro che scontavano tale pena in regime di ostatività erano 1224. L'incremento, quindi, è dovuto quasi completamente a questi ultimi.Tale rappresentazione trova riscontro nei dati relativi al numero delle scarcerazioni conseguenti alla concessione della liberazione condizionale nell'ultimo triennio: 18 nel 2018, 8 nel 2019, 12 nel 2020, per un totale di 38 in tre anni. «Numeri che con la loro esiguità, se rapportata all'entità complessiva e alla tipologia degli ergastoli in corso d'esecuzione, mettono in evidenza la consistenza effettiva del problema», osserva il Garante.