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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha emesso un documento (PO 51-2023) che conferma la preclusione per gli avvocati riguardo alla partecipazione come soci professionisti nelle società tra professionisti (Stp). Questo annuncio giunge in sintonia con quanto affermato in precedenza dal Consiglio nazionale forense, che ha recentemente espresso un parere in conformità a quanto già affermato in precedenza nel parere n. 64 del 25 maggio 2016.
In sostanza, gli avvocati possono far parte di una Stp, ma non come professionisti. Possono partecipare come soci di capitale, ma solo entro i limiti del terzo del capitale sociale. Questo significa che in una Stp multidisciplinare, l'oggetto sociale non può comprendere l'esercizio dell'attività forense. Inoltre, non è possibile costituire una Stp multidisciplinare se non è presente almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nell'oggetto sociale.
Si conferma, quindi, che l'unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati per l'esercizio della professione forense è la società tra avvocati (Sta) disciplinata dalla legge 247/2012. Nonostante la legge 183/2011 in materia di Stp non imponga limitazioni sulla tipologia delle professioni che possono essere organizzate nella forma della Stp, gli avvocati sono preclusi dall'esercitare la loro professione in una forma societaria diversa dalla società tra avvocati.
D'altro canto, i dottori commercialisti possono essere soci professionisti in una Sta multidisciplinare, permettendo alla società di esercitare sia l'attività forense che quella dei dottori commercialisti. Gli avvocati possono anche far parte dell'organo amministrativo di una Stp, ma senza assumere un ruolo di amministratore esecutivo. Inoltre, è permesso unirsi in uno studio professionale associato multidisciplinare, che includa sia avvocati che dottori commercialisti.
È importante evidenziare che queste limitazioni non sono direttamente imposte da norme di legge, ma sono il risultato di un'interpretazione che suggerisce che la legge 247/2012 impedisca implicitamente agli avvocati di esercitare la loro professione in forme societarie diverse. ll documento Cndcec evidenzia un aspetto interessante riguardante la multidisciplinarietà "paritaria" nelle Stp. Se nessuna delle professioni svolte dalla Stp ha un ruolo predominante, la società deve essere registrata presso tutti gli ordini professionali dei soci. In una Stp multidisciplinare, nessuna professione può avere precedenza sulle altre, a differenza di quanto richiesto dall'articolo 8, comma 2, del decreto 34/2013, che richiedeva l'iscrizione della Stp presso l'ordine professionale prevalente.