La riforma del sistema previdenziale degli avvocati, illustrata da Cassa forense nel convegno tenuto due giorni fa a Roma, prevede, oltre al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, anche ulteriori numerose novità. Si tratta di un impianto accolto favorevolmente, nel complesso, dalle rappresentanze dell’avvocatura, innanzitutto dal Cnf e dall’Ocf, e che ieri ha ricevuto, tra le altre, la valutazione positiva dell’Anf, il cui segretario Giampaolo Di Marco auspica «un cambiamento sostenibile, calibrato in modo da avere costantemente in equilibrio i conti e assicurare pensioni dignitose».

Oltre all’aumento progressivo dell’aliquota del contributo dal 15% al 17% nel 2026, nonché del “tetto” contributivo, che arriverà a 130.000 euro nel 2026, e al ripristino del contributo minimo di 250 euro per l’Assistenza per tutti gli iscritti, la riforma di Cassa forense, che va ancora approvata dai ministeri competenti (Giustizia, Lavoro, Economia), prevede altri cambiamenti, che si differenziano, almeno in parte, a seconda delle specifiche categorie degli iscritti. Ecco le principali novità.


1) per gli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023:
a) riduzione da 1,40 a 1,30 del coefficiente per il calcolo della quota di pensione retributiva limitatamente agli anni di anzianità successivi alla fine del 2023;
b) riduzione progressiva dell’importo della pensione integrata al minimo, nell’arco di 5 anni, fino a raggiungere 9.000 euro nel 2028, per poi essere soggetta solo all’adeguamento dell’indice dei prezzi al consumo dell’Istat;
c) aumento da 5 a 10 anni del requisito di iscrizione e contribuzione per l’accesso alla pensione di invalidità, con riduzione dell’importo in caso di redditi professionali elevati, negli anni successivi al pensionamento;
d) abolizione della “prestazione contributiva” per i pensionati di vecchiaia, e ripristino, per tutti i pensionati di vecchiaia, a partire dai redditi prodotti dal 2024, dei supplementi triennali di pensione, calcolati sul 50% dei contributi soggettivi versati, entro il “tetto”, dall’anno successivo al pensionamento.


2) Per gli iscritti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023 (cosiddetti “misti”):
a) le stesse novità previste alle lettere b), c) e d) relative agli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contributiva;
b) calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo per gli anni 2024 e seguenti, sulla base del montante contributivo costituito dai soli versamenti a titolo di contributo soggettivo, entro il “tetto” (che sarà pari a 120.000 euro nel 2024 e 2025, per passare a 130.000 nel 2026);


3) Per gli iscritti alla Cassa Forense a partire dal 1° gennaio 2024 — il cui calcolo della pensione avverrà interamente con il metodo contributivo, ovvero applicando al montante contributivo un coefficiente espresso in termini percentuali, che aumenta con il crescere dell’età di pensionamento, il cui risultato indica l’ammontare lordo annuo della pensione — le regole per il montante e le aliquote sono le seguenti:
a) il montante contributivo è formato da:
- contributi previdenziali soggettivi versati entro il “tetto” (120.000 euro per il 2024 e il 2025, e 130.000 dal 2026);
- contributi versati per riscatto e/o ricongiunzione;
- contributi integrativi versati nella misura dell’1% sul volume di affari entro un tetto di 150.000 euro;
b) i coefficienti da applicare al montante contributivo sono riportati nella tabella riportata in pagina.
Altre novità per i futuri neoiscritti alla Cassa Forense sono le seguenti:
c) la soppressione delle pensioni di vecchiaia ordinaria, di vecchiaia anticipata, di anzianità, e di quelle attuali contributive, e loro sostituzione con la “pensione di vecchiaia”, che si consegue a 70 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
d) l’età del pensionamento può essere anticipata fino a 65 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che la pensione “a calcolo” risulti almeno pari alla pensione integrata al minimo;
e) le stesse novità previste alle lettere b), c) e d) relative agli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contributiva.

Altre novità che riguardano l’insieme degli iscritti concernono il trattamento pensionistico minimo, per il quale si prevedono le seguenti regole:
a) progressiva riduzione del minimo, che sarà pari a 11.000 euro nel 2024 e 2025, 10.000 nel 2026 e 2027, 9.000 dal 2028 in poi, e questo per tutte le tipologie di pensione (tranne reversibilità e invalidità);
b) applicazione dell’aliquota del 70% sul minimo indicato al precedente punto a) per le pensioni di invalidità (con analogo regime transitorio);
c) nessun minimo per le pensioni di reversibilità.
Inoltre, l’integrazione al mimino sarà concessa solo nel caso in cui il reddito dell’iscritto alla Cassa forense e del suo coniuge, facendo la media dell’ultimo triennio, non risulterà superiore al doppio del trattamento minimo (per cui, a regime, il limite di reddito sarà 18.000 euro).