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AVVOCATI
Il 1° settembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Titolo IV del Codice deontologico forense, approvate con delibera del Cnf 636 del 21 marzo 2025 e sottoposte alla consultazione degli Ordini. Le novità, che entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, sono state trasmesse ai Coa e riguardano l’intitolazione del Titolo stesso (ora “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”), l’introduzione di una disposizione in materia di negoziazione assistita (articolo 62-bis), nonché il tenore e l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 56, 61 e 62.
Gli interventi sul Codice derivano da un intenso lavoro della Commissione deontologica di Via del Governo Vecchio, che, come si legge nella Relazione illustrativa, “ha operato d’intesa con le ulteriori Commissioni competenti (“Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e Adr”, “Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”)”. Le modifiche intervenute mirano a rendere i precetti più chiari anche alla luce delle problematiche emerse in via di applicazione.
Particolarmente interessanti sono gli articoli 48 (“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”), 50 (“Dovere di verità”) e 51 (“La testimonianza dell’avvocato”). Circa la corrispondenza scambiata con il collega, “si interviene sul comma 3 con lo scopo di equiparare la corrispondenza contenente proposte transattive, e relative risposte, a quella espressamente qualificata come riservata, anche per quanto concerne la consegna al cliente-parte assistita”. Si è, difatti, ritenuto che la prevalenza di riservatezza caratterizzi entrambe le categorie di documenti.
In merito al dovere di verità, l’intervento ha riguardato il comma 6 “al fine di limitare esplicitamente l’obbligo di discovery che grava sull’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, ai provvedimenti di cui abbia effettiva conoscenza al fine di evitare qualsiasi dubbio che possa ipotizzarsi un addebito deontologico a titolo di responsabilità oggettiva”.
Sulla testimonianza dell’avvocato si è inteso equiparare, come fatto in relazione al divieto di cui all’articolo 48, la corrispondenza contenente proposte transattive – e relative risposte – a quella espressamente qualificata come riservata. “La prevalenza di riservatezza, che caratterizza entrambe le categorie di informazioni – si legge nella Relazione –, va, infatti, garantita anche in sede di testimonianza resa dall’avvocato”.
Francesco De Benedittis, consigliere Cnf e coordinatore della Commissione Deontologica, esprime soddisfazione per il lavoro svolto: «Si tratta del secondo intervento in materia deontologica portato a compimento nel corso della presente consiliatura, dopo quello sull’equo compenso. Mutuando un termine edilizio, potremmo definire queste modifiche di “manutenzione straordinaria” parziale, ma significative al tempo stesso, operando su diverse materie e incidendo su sette articoli. È stato portato a compimento il lavoro in parte impostato dalla precedente Commissione Deontologica, cercando di risolvere alcune criticità e lacune», precisa De Benedittis.
Il lavoro fatto sul Codice deontologico ha impegnato competenze diverse. «In un contesto di coralità e unità d’intenti – commenta il consigliere nazionale – sono state coinvolte le altre commissioni del Cnf competenti negli ambiti in cui le nuove norme hanno inciso. Un particolare ringraziamento lo devo al consigliere Alessandro Patelli, memoria storica del percorso effettuato dalla precedente Commissione, a tutti i componenti della Commissione Deontologica, che con il loro prezioso e appassionato apporto hanno consentito di affinare le norme fino alla formulazione finale, e all’Ufficio studi del Cnf per la preziosa attività di coordinamento scientifico. Inoltre, anche i Coa hanno offerto il loro contributo nell’ambito del procedimento previsto per le modifiche del Codice deontologico. La brevità dei tempi e la qualità del prodotto ritengo siano la miglior prova del fatto che quando gli avvocati lavorano in gruppo, senza protagonismi e con obiettivi comuni, si riescono a produrre risultati più che apprezzabili».
Infine, De Benedittis riflette sull’utilità delle nuove norme, che «saranno in grado di porre rimedio ad alcune criticità su temi che riguardano il ceto forense nel suo complesso e dare risposte a richieste di intervento deontologico provenienti dal mondo delle Adr e dai colleghi che si occupano di diritto minorile. In autunno – conclude il consigliere – riprenderemo i lavori della Commissione Deontologica, dove è già in corso un dibattito su temi delicati come quello dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale e della pubblicità dei premi. Anche in questo caso sarà importante fare sintesi sulle diverse e, a volte, apparentemente inconciliabili sensibilità che il complesso mondo dell’avvocatura esprime, nel primario intento di coniugare le legittime esigenze di modernità col rispetto dei fondamentali deontologici alla base dell’impianto strutturale della professione».