PHOTO
Il Tar Lombardia, con una sentenza del 29 novembre scorso (estensore Stefano Celeste Cozzi, presidente Maria Ada Russo), è intervenuto sull’accordo tra Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) e LexCapital, start-up innovativa e società benefit che opera come litigation funder.
Nella primavera scorsa Asmel e LexCapital si accordarono per consentire agli oltre 4.100 enti locali soci Asmel di abbattere le spese legali con la cessione a LexCapital del diritto litigioso per i contenziosi attivi e, in alcuni casi, anche passivi. Una collaborazione che destò, a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge sull’equo compenso, forti perplessità nell’avvocatura.
A giugno l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Coa di Milano e il Coa di Brescia hanno presentato ad Asmel un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto, tra le varie cose, l’elenco dei Comuni e delle altre Pubbliche amministrazioni aderenti all’associazione, copia dell’accordo, sottoscritto e tuttora corrente tra Asmel e LexCapital, i relativi atti-provvedimenti di approvazione e ogni atto attuativo dell’accordo, compresi gli atti-contratti di cessione dei diritti litigiosi eventualmente intercorsi tra Asmel ed i soci ad essa aderenti e LexCapital.
Dal canto suo Asmel non ha fornito mai alcuna risposta alla domanda di accesso agli atti, con la conseguente determinazione del silenzio rigetto ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ne è derivato il ricorso ai giudici amministrativi da parte dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e, ad adiuvandum, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza. Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso e ha ordinato ad Asmel di esibire la documentazione oggetto dell’accesso entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di qualche giorno fa.
«LexCapital – argomentano i giudici del Tar - acquisisce dai propri clienti i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio (c.d. res litigiosa) ed assume di conseguenza i costi per la successiva gestione del contenzioso. Si tratta dello schema negoziale, di derivazione anglosassone, noto come “litigation funding”, cioè il contratto atipico aleatorio finalizzato a favorire l’accesso alla tutela giurisdizionale e che peraltro è oggetto di una proposta di direttiva nell’ambito dell’Unione Europea».
Il ricorso è stato accolto dai giudici amministrativi prima di tutto perché «appare incontroverso» che Asmel debba reputarsi soggetta all’applicazione della legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi (la n. 241 del 1990). «L’art. 22, comma 1, lettera e), di questa legge - scrive il Tar Lombardia - comprende nella nozione di “pubblica amministrazione” anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario».
In un passaggio della sentenza i giudici chiariscono che «Asmel, pur essendo una associazione, quindi un soggetto formalmente privato, è formata da un notevole numero di Comuni ed esercita un’attività di promozione e valorizzazione delle funzioni proprie di questi ultimi». L’eventuale cessione di diritti e di crediti dei Comuni a favore di una società benefit, in riferimento al modello contrattale del “litigation funding”, secondo il Tar, «non è una mera attività di diritto privato, risolvendosi al contrario nella scelta di un contraente della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto funder, che provvederà alla gestione del contenzioso quale cessionario dei diritti già in capo agli Enti Locali cedenti».
L’accordo quadro concerne la gestione dei diritti degli Enti Locali «nella loro fase contenziosa e tale attività non può non essere ritenuta di pubblico interesse». Asmel è, pertanto, soggetta alla normativa indicata dalla legge «dettata in materia di accesso agli atti amministrativi». Gli Ordini professionali, dal canto loro, essendo «enti esponenziale della categoria», hanno interesse alla visione dei documenti, «per la verifica del rispetto delle norme che presiedono all’attività professionale e alla sua remunerazione» nel rispetto della legge sull’equo compenso.
Soddisfazione è stata espressa dagli esponenti dell’avvocatura che hanno chiesto l’intervento del Tar Lombardia. «La legge n. 49/2023 ha avuto un percorso lungo e complesso, ma è una legge dello Stato – afferma Giovanni Rocchi, presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi – ora sta alle istituzioni dell’avvocatura operare nel concreto perché venga pienamente applicata. In questo caso abbiamo richiesto l’accesso agli atti proprio per conoscere i dettagli dell’accordo al fine di esercitare appieno il ruolo che ci compete. La decisione del Tar Lombardia ci ha riconosciuti quali referenti istituzionali a tutela dell’avvocatura ed in ciò risiede la nostra soddisfazione».
Secondo Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, «è compito delle istituzioni intervenire e tutelare il valore della consulenza legale». «Troppo spesso – aggiunge La Lumia - la nostra professionalità viene compressa e non adeguatamente considerata e remunerata. Come istituzioni forensi vogliamo approfondire un accordo che potrebbe essere lesivo della comunità forense che intendiamo tutelare».
Analogo il parere degli avvocati Fiorenzo Bertuzzi e Joseph Brigandì, difensori dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi e dei Coa di Milano e di Brescia: «È una sentenza importante che siamo quanto mai orgogliosi e soddisfatti di aver ottenuto per la conferma delle indubbie implicazioni sostanziali, processuali e valoriali di uno schema contrattuale tanto diffuso in sede internazionale, quanto problematico, se rapportato alla natura pubblica degli interessi che gli enti locali, fatalmente, devono perseguire, nonché per la nostra ulteriore veste di presidenti pro tempore della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti e della Camera Amministrativa Distretto della Lombardia Orientale, entrambe socie fondatrici dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, che pure si era subito attivata, riservandosi ogni opportuno e doveroso approfondimento».