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La nuova disciplina dell’esame di Stato per avvocato, contenuta nell’art. 4-bis dell’Atto Camera 1151A, relativo alla legge di conversione del Decreto legge 51/2023, contenente “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.
Infatti, la legge di conversione del D.L. “Enti pubblici” è stata approvata il 22 giugno dall’aula di Montecitorio con un voto di fiducia, che ha visto 201 voti favorevoli e 110 contrari. Durante i lavori parlamentari sono state introdotte diverse disposizioni aggiuntive, non strettamente legate all’oggetto del Decreto Enti pubblici, fra cui quella sulle nuove regole per l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Come ricordato in un articolo sul Il Dubbio, pubblicato in occasione dell’approvazione, da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio riunite, della legge di conversione del DL 51/2023, la nuova disciplina per l’accesso alla professione forense è stata il frutto del lavoro di squadra del Governo (nella persona del Viceministro alla Giustizia Sisto), dell’Avvocatura (a cominciare dal Cnf), e di alcune forze politiche (Forza Italia e Fratelli d’Italia).
Si attende ora la seconda lettura della legge di conversione del Decreto Legge Enti pubblici da parte del Senato, che deve avvenire (senza modifiche) entro il 10 luglio, data di scadenza dei 60 giorni per la conversione in legge dei decreti. Va detto subito che le nuove modalità per l’esame da avvocato valgono solo per la sessione di esami del 2023, che è prevista, come ha fatto sapere il Ministero della Giustizia, tra l’11 e il 15 dicembre. E’ quindi possibile che per i prossimi anni ci siano ulteriori modifiche.
Il punto fermo dell’esame di Stato per avvocati 2023 è che ci sarà un esame scritto e un esame orale. E’ il caso di ricordare che prima dell’epidemia del Covid-19, erano previsti 3 esami scritti (pareri motivati su casi di diritto civile e penale, redazione di un atto giudiziario), dove aveva luogo il grosso della selezione, seguiti da un esame verbale. Con la pandemia si era passati alla formula della doppia prova orale (soluzione di un caso pratico in sostituzione delle tradizionali prove scritte Ha superato la prima lettura e, discussione di questioni relative a 5 materie scelte dal candidato), per il cui accesso era necessario il green pass.
Tale modalità era stata utilizzata anche nel 2022, quando ormai erano scomparse le restrizioni dovute al virus SARS CoV 2. Messa alle spalle la vicenda del Covid, con l’art. 4-bis dell’Atto Camera 1151A si cerca di riportare sul solco del passato la procedura dell’esame per la professione forense.
E’ previsto ora che la prova scritta si basi su temi formulati dal Ministro della giustizia, che hanno per oggetto la redazione di un atto giudiziario che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, fondato su un quesito in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti (ognuno dei 3 componenti della commissione d’esame ha a disposizione 10 punti).
La prova orale si articola in 3 fasi:
a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso in materia scelta dal candidato tra civile, penale e amministrativo;
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a 3 materie scelte tra (civile, penale, amministrativo, processuale civile, processuale penale);
c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
I 3 membri della commissione possono assegnare fino a 10 punti per ciascuna delle 5 prove (la seconda si articola in 3 materie). Per diventare avvocato bisogna raggiungere almeno il punteggio complessivo di 105 punti nella prova orale, purché in ciascuna delle 5 votazioni si raggiunga il voto minimo di 18.