Nel bel mezzo delle discussioni sulla formula da adottare per la prossima sessione dell’esame da avvocato (dove sembra prendere piede un’ipotesi di compromesso), sulla questione dell’accesso alla professione forense arriva una sentenza molto interessante che riguarda proprio il metodo dell’orale preselettivo che, in base a quanto dichiarato al Dubbio dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, potrebbe essere accantonato.

I fatti

Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato da un candidato all’esame da avvocato che era stato escluso dalle prove orali. L’aspirante legale era stato convocato per svolgere la prima prova orale presso il Tribunale di Milano, Commissione Esami. Durante la prova, gli era stato richiesto di redigere verbalmente un parere motivato di diritto civile come difensore di Mevia, riguardante la qualificazione giuridica di un contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” o “pacchetto turistico”.

Tuttavia, la traccia del quesito proposto violava le linee guida ministeriali approvate con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2022, che stabiliscono che i quesiti d’esame devono limitarsi al solo diritto civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato. Il quesito riguardava materie disciplinate dalle leggi complementari al codice civile e al codice penale, andando oltre quanto consentito dal regolamento.

Nonostante ciò, il candidato aveva prospettato possibili soluzioni giuridiche basandosi sulle norme del diritto civile, ma alla fine non era stato ammesso alla seconda prova orale. Pertanto, ritenendo che l’esame fosse stato gravemente viziato, aveva presentato ricorso contro la suddetta decisione di esclusione sostenendo diverse violazioni normative, tra cui la violazione del Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2022 riguardante la sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli avvocati, nonché delle Linee Generali Ministeriali approvate con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2022 per l’esame di avvocato, che riguardano la formulazione dei quesiti nella prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Si denunciavano anche violazioni delle regole procedimentali e difetti nella procedura d’esame, oltre a eccesso di potere, arbitrarietà e illogicità nella decisione di esclusione, nonché disparità di trattamento.

La decisione

Il Tar Lombardia, Sezione Seconda, con l’ordinanza n. 454/2023 pubblicata il 24 maggio 2023, ha ritenuto il ricorso sufficientemente fondato e ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della decisione di esclusione e la rinnovazione della prima prova orale per il candidato.

Nella motivazione dell’ordinanza, il Tar Lombardia ha condiviso la tesi difensiva del candidato, affermando che il quesito proposto andava oltre la disciplina codicistica richiedendo la conoscenza di normative riguardanti i contratti di viaggio contenute in leggi complementari. Inoltre, è stato evidenziato che le Linee Guida Generali per la formulazione dei quesiti d’esame non erano state rispettate, in quanto stabiliscono che la disciplina dell’esame deve fare riferimento alle materie regolate dal codice civile e penale, e non agli istituti disciplinati da leggi complementari a tali codici. Di conseguenza, il Tar Lombardia ha disposto la rinnovazione della prima prova orale del ricorrente.