La recente (e obbligata dalla legge) adozione, da parte del Cnf, delle sanzioni deontologiche nei confronti dell’avvocato che accetta retribuzioni fuorilegge, segnala lo sforzo necessario in vista di un obiettivo ineludibile: garantire una funzione centrale per la democrazia
Non sono gli auguri di Pasqua. L’Ordine degli avvocati mi scrive che c’è una nuova norma deontologica (l’articolo 25 bis del codice forense). Devo stare attento: non potrò più vendere le mie prestazioni professionali al prezzo che voglio. Dipende dal cliente: se è “forte” (banche, assicurazioni, grandi imprese, amministrazioni) dovrò vendergli quel che faccio a un prezzo che sia giusto, equo e proporzionato, e che sia in linea con i parametri forensi vigenti. Altrimenti, sarò censurato.
“È l’equo compenso, bellezza!”, per dirla con Humphrey Bogart. È la legge sull’equo compenso che definisce questa nuova norma deontologica e che impone di recepirla tal quale in tutte le professioni. Quanto alla mia, di professione, mi avvertono appunto che sarò sanzionato se – come avvocato – non mi farò pagare equamente. Per l’entrata in vigore resta da attendere la pubblicazione in Gazzetta e poi altri sessanta giorni, ma la regola è quella.
Il Cnf – nella relazione di accompagnamento alla nuova norma – ci scherza un po’ su: “Nel caso di specie, l’autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate”. A decidere, cioè, è stata la legge. Ma, ironie a parte, si avverte che nel meccanismo qualcosa non gira.
Non si tratta delle questioni specifiche, che pure non mancano. Ad esempio: la formulazione della nuova norma non distingue, e può far pensare che l’avvocato sia tenuto ad applicare l’equo compenso a tutti i suoi clienti. Ma è solo un’imprecisione: l’equo compenso vale per i clienti “forti”. E non si può certo estenderlo per via deontologica alle ipotesi in cui la legge non lo prevede.
Oppure: la nuova norma prevede anche un altro autonomo illecito, che consiste nel non aver avvertito per iscritto il cliente che il corrispettivo pattuito doveva rispettare l’equo compenso. Se ciò che conta è che l’abbia poi rispettato, sfugge la logica di una simile previsione; che però difficilmente produrrà grandi quantità di procedimenti disciplinari.
Delicata è la questione del rapporto tra compenso “giusto” e compenso conforme ai parametri. Ben può accadere che un compenso rispetti i minimi, ma non sia “giusto” nel caso concreto. Tuttavia, realisticamente, è da pensare che le questioni disciplinari si concentreranno sui casi di “sforamento” dei minimi: è lì che di sicuro si esce dalla zona del compenso equo.
Infine, ancor più delicata è la compatibilità con il diritto dell’Unione europea, contrario alla fissazione di tariffe minime da parte delle associazioni di professionisti: così da ultimo la Cgue 25.1.2024 per gli avvocati bulgari. Ma – a parte il diverso modo in cui nel nostro ordinamento vengono stabiliti i valori – la disciplina dell’equo compenso è un’altra cosa: non introduce delle tariffe, ma riguarda i corrispettivi in casi di possibile abuso di posizione dominante.
Però – ripeto – non sono gli specifici profili. E non è neanche la questione di fondo, di per sé irrisolvibile: come si fa a stabilire se un compenso è giusto? Perché, più che un compenso giusto, c’è un “range” di compensi più o meno giusti e dai confini sfumati. La contraddizione, invece, riguarda il sistema. La legge sull’equo compenso è fatta per dare tutela al contraente “debole”. E dunque se il compenso pattuito non è equo, un avvocato può agire perché un giudice ne rilevi la nullità e ridetermini il corrispettivo. Ma, se agisce, attesta un proprio illecito deontologico. Diventa dunque improbabile che agisca, e comunque si produce un cortocircuito.
Le due cose – tutela giudiziaria e sanzione deontologica per violazione dell’equo compenso – insieme non stanno. D’altro canto, non funzionano neppure da sole. Se non vi fosse la tutela giudiziaria, l’equo compenso sarebbe solo un’idea astratta, priva di conseguenze nel caso di violazione: ben difficilmente la sola norma deontologica basterebbe per resistere alle pressioni dei contraenti “forti”. E se invece vi fosse solo la tutela giudiziaria ma non la regola deontologica, l’avvocato potrebbe convenire con il cliente quel che il cliente vuole – così acquisendolo – con la consapevolezza di poter poi far causa per pretendere un compenso equo (ma che il cliente non ha né avrebbe accettato).
Dunque, insieme non stanno, ma è meglio che ci siano entrambe; e la contraddittorietà del sistema è forse un prezzo da accettare. Però con consapevolezza. L’obiettivo vero non è quello che gli avvocati si rivolgano a un giudice contro pattuizioni inique, ma di evitare che queste ultime vi siano. Più in generale, è quello di avere un’avvocatura in grado di garantire in modo compatto la qualità e la dignità della funzione che esercita. In prospettiva, dunque, ciò che più conta è l’osservanza della regola deontologica perché è questa ad avere la prevalenza.
Non c’è da stupirsi. Anche perché – per gli avvocati – tutto ciò è espressione di un valore più ampio, preesistente all’equo compenso. Quello della dignità della professione, che richiede anche la proporzione tra l’attività e il suo compenso, senza squilibri né al rialzo né al ribasso. È l’articolo 29 del codice deontologico: “L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”. Perché l’attività di avvocato può essere sì riguardata come un’attività di impresa. Ma è prima di tutto una funzione al servizio di valori costituzionali (a cominciare dal diritto di difesa). E ogni regolamentazione anche degli aspetti economici dev’essere considerata per gli effetti che può avere sulla rispondenza dell’attività legale alla sua funzione.
L’equo compenso, è vero, riguarda tutte le professioni. Ma – per gli incarichi agli avvocati – si inserisce in una logica di valori del tutto a sé.