È legge la disciplina sulla tutela dei professionisti in caso di malattia, incorporata nella legge di Bilancio. Le nuove regole sono state inserite nella Manovra per il 2022 – approvata in via definitiva alla Camera lo scorso 30 dicembre – grazie all’emendamento 102.0.64, promosso dal parlamentare di FdI Andrea de Bertoldi, approvato in commissione Bilancio al Senato e quindi recepito nel maxiemendamento del governo durante l’esame a Palazzo Madama. Va sottolineato come il provvedimento si riferisce esclusivamente agli adempimenti tributari, e sembrerebbe escludere gli adempimenti lavoristici, come quelli di natura contributiva, ossia le dichiarazioni e i versamenti a Inps o alle casse previdenziali, ed assicurativa, dirette per esempio all’Inail. Non dovrebbero rientrare neppure gli adempimenti relativi al pagamento di sanzioni non tributarie, come quelle relative al codice della strada. Inoltre sono evidentemente esclusi gli adempimenti amministrativi, che possono anche essi determinare sanzioni, o comunque altre conseguenze, quali mancate autorizzazioni, come ad esempio in campo edilizio. Ma non è l’unica lacuna di queste norme, come segnala la senatrice Fiammetta Modena, di Forza Italia, che è anche avvocato: «Pur salutando con soddisfazione questa nuova disciplina, bisogna ammettere che la definizione di libero professionista, contenuta nel comma 933, lett. a), esclude tutto il mondo di consulenti e lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività analoga a quella dei professionisti ordinistici, come è il caso dei tributaristi, non hanno un albo professionale a cui iscriversi, che è invece il requisito stabilito dal comma 933 per l’applicazione di questa disciplina. Inoltre, la limitazione della tutela agli adempimenti tributari rende questa legge utile prevalentemente alla categoria dei commercialisti, mentre altre professioni, come i consulenti del lavoro e gli stessi avvocati, ne sono interessati in misura minore”. In caso di malattia dell’avvocato, che rientra nella casistica del legittimo impedimento, non vi è una disciplina completa, come ammette la sen. Modena: “Se è vero che nel processo penale è previsto l’istituto del legittimo impedimento, va detto che esso non si basa su un meccanismo automatico, in quanto spetta al giudice valutare la validità delle ragioni dell’impedimento presentate dall’avvocato impossibilitato. In campo civilistico, invece, manca del tutto una previsione in tal senso, e quando vi sono situazioni che rendono impossibile la presenza dell’avvocato di una parte, vi è la prassi secondo la quale gli avvocati di entrambi le parti chiedono un rinvio dell’udienza. Certo è che la telematizzazione del processo civile, che ha sperimentato una forte accelerazione con l’epidemia del Covid-19, rende meno giustificabile il concetto di legittimo impedimento. Va poi considerato che la Cassazione è intervenuta su questo tema, sottolineando la necessità che si rispetti la condizione dell’insostituibilità del legale impossibilitato. Tutto ciò non toglie l’opportunità di un protocollo tra Cnf e la giustizia italiana che regoli le situazioni di impedimento degli avvocati, tenendo presente le circostanze in cui può trovarsi l’avvocato nella vita reale, tanto più che oggi esiste questa nuova disciplina sul rinvio dei termini per i versamenti tributari, senza sanzioni, in caso di malattia o infortunio dei professionisti. Più in generale, è auspicabile che essa si estendi ad altre tipologie di adempimenti, ed includa anche i professionisti non ordinistici”.