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PETTENI ( INAS CISL): ECCO LE NOVITÀ PER LA CONCILIAZIONE TRA LAVORO E VITA PRIVATA
Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni diventa strutturale Ok alla maternità a rischio anche per autonome e professioniste
La denatalità in Italia ha raggiunto il massimo storico: nel 2021, per la prima volta, abbiamo visto il numero delle nascite scendere sotto la soglia di 400.000. «Invertire la tendenza si può, ma solo se sapremo mettere in campo una serie di misure sinergiche e complementari, che aiutino le donne, le coppie e le famiglie a guardare con fiducia al futuro» ha dichiarato di recente Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl.
Nel solco di questo obiettivo, di recente sono entrate in vigore alcune novità importanti - declinazione di una direttiva europea – «che mirano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e a favorire la condivisione delle responsabilità e la parità di genere», spiega il presidente dell’Inas Cisl, Gigi Petteni.
Innanzitutto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni diventa strutturale. Secondo la nuova impostazione, questo tipo di permesso può essere usato dal padre lavoratore dipendente anche nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 5 mesi successivi al parto, per un periodo di 10 giorni lavorativi ( non frazionabili a ore e da utilizzare anche in via non continuativa). Il periodo di fruizione, quindi, non è più limitato ai 5 mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, la durata del congedo arriva fino a 20 giorni lavorativi. Come in passato, il congedo di paternità è utilizzabile anche in caso di morte perinatale e anche dal padre adottivo o affidatario. Il papà può usare i giorni anche contestualmente all’utilizzo del congedo di maternità da parte della mamma lavoratrice. Questo tipo di permesso è compatibile, non negli stessi giorni, con il congedo di paternità alternativo che ammonta a 1 giorno, in sostituzione del congedo di maternità della madre. Il periodo viene retribuito al 100% e coperto dai contributi figurativi per la pensione. Il lavoratore dovrà dare comunicazione scritta dell’utilizzo del congedo al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni.
«Ci sono novità anche per le lavoratrici autonome e le professioniste che affrontano una maternità a rischio», segnala Petteni: l’indennità giornaliera di maternità viene riconosciuta anche per periodi antecedenti ai 2 mesi prima del parto in caso di complicazioni della gravidanza, accertate dalla Asl.
In materia di congedo parentale, ora papà e mamme lavoratori dipendenti hanno diritto all’indennità, per un importo pari al 30% della retribuzione, fino ai 12 anni di età del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Cambia anche la ripartizione dei periodi indennizzabili: sia il padre che la madre possono usufruire dell’indennità per 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore. Entrambi, in alternativa tra loro, possono usufruire di un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi. Quindi sale a 9 mesi il periodo del congedo parentale coperto da indennità al 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori: cioè la mamma può usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino; il papà può utilizzare massimo 6 mesi di congedo parentale, aumentabili fino a 7 mesi in caso di fruizione continuativa o frazionata non inferiore a 3 mesi. Nei mesi ulteriori – cioè dopo i 9 indennizzabili al 30% – l’indennità viene riconosciuta solo se il reddito individuale del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione o nei casi di utilizzo del prolungamento del congedo di maternità per i figli disabili gravi ed entro i 12 anni di vita del bambino.
Un’ulteriore novità riguarda il genitore solo, che ora ha diritto a 11 mesi di congedo parentale, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Di questi 11 mesi, 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Anche i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata possono ora beneficiare del congedo parentale entro i 12 anni di vita del minore, oltre che del congedo di maternità. Al pari dei lavoratori dipendenti, è previsto un periodo di congedo di 3 mesi per ogni genitore non trasferibile all’altro genitore e ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra mamma e papà, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra entrambi di 9 mesi. Restano fermi i requisiti già previsti per ottenere l’indennità, cioè la mamma o il papà devono essere iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto, professionisti e categorie assimilate e non devono usufruire contemporaneamente di una pensione o essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; deve sussistere un rapporto di lavoro professionale in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; la mamma o il papà devono aver versato almeno 1 mese di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo indennizzabile.
Con le nuove regole, anche il papà lavoratore autonomo può usufruire del congedo parentale di 3 mesi entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. In totale quindi le mensilità indennizzate saranno 6: 3 mesi per ciascun genitore.
«Ci sono novità importanti anche per chi assiste un familiare disabile grave, nell’ottica - spiega Petteni - di supportare al meglio le famiglie che affrontano questo tipo di difficoltà».
Innanzitutto, scompare il sistema del ' referente unico', in base al quale – a eccezione dei genitori non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di usare i giorni di permesso per assistere la stessa persona disabile grave: d’ora in avanti, su richiesta, più lavoratori alternandosi tra loro potranno prendersi cura dello stesso soggetto, utilizzando i permessi previsti dalla legge 104. Cambia anche il congedo straordinario indennizzato, fino a 2 anni, che si può richiedere per assistere un familiare disabile grave. In particolare, ora il convivente di fatto viene equiparato al coniuge e alla parte di un’unione civile.
Passa poi a 30 giorni il termine massimo oltre il quale l’azienda o l’amministrazione non possono posporre l’inizio del congedo. Infine, il diritto al congedo vale anche nel caso in cui la convivenza, che è un requisito imprescindibile, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di permesso. Questo però è possibile solo se la convivenza viene preservata durante tutto il periodo per il quale si usufruisce del congedo.
Novità anche per il congedo parentale prolungato nel caso di assistenza a figli disabili: il periodo aggiuntivo di permesso, con l’estensione della durata fino a 3 anni e fino al 12° anno di età del bambino, ora sarà interamente coperto dall’indennità pari al 30 % della retribuzione.
In alternativa a questo prolungamento, resta la possibilità per i genitori di chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
Tutte le nuove disposizioni si applicheranno anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, a meno che non sia specificato diversamente.
«Per non perdere l’opportunità di accedere a formule di supporto, permessi e congedi, le famiglie possono rivolgersi ai nostri operatori, in tutte le nostre oltre 700 sedi Inas Cisl in tutta Italia: gli esperti del patronato sono in grado di orientare le persone tra i diritti previsti e di agevolare l’accesso alle varie tutele», conclude il presidente dell’istituto.