L’ordinanza numero 1 firmata l’8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, è «palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico». Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l’efficacia del provvedimento. Il giudice amministrativo cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante «Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie». Secondo il Tar Campania «la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ’prevenire il contagiò e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza"». Ciò «esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie». Il giudice ricorda che «le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata». Non è questo il caso, secondo il Tar Campania, in quanto il decreto legge ha «tenuto conto dell’emergenza specifica» e ha disciplinato il settore scolastico «proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)».