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PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA RENDERING PROGETTO PROGETTI
La Corte dei Conti ha negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera Cipess che lo scorso agosto aveva dato via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La lunga deliberazione, depositata dalla Sezione centrale di controllo di legittimità, indica in modo puntuale le ragioni della decisione, che si concentra su tre criticità considerate decisive dal giudice contabile: la violazione di due direttive europee e l’assenza di un parere obbligatorio sul piano tariffario.
Secondo la Corte, il provvedimento del Cipess presenta una prima rilevante violazione della direttiva 92/43/CE, nota come direttiva Habitat, che tutela la conservazione degli habitat naturali e seminaturali. La magistratura contabile contesta la «carenza di istruttoria e di motivazione» della cosiddetta delibera IROPI, lo strumento con cui si giustificano opere che incidono su siti protetti ritenendole di interesse pubblico prevalente. Nel caso del Ponte, le motivazioni non sarebbero adeguate né sufficientemente supportate da valutazioni tecnico-ambientali approfondite.
Una seconda criticità riguarda la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’articolo 72, che disciplina le modifiche sostanziali ai contratti già stipulati. La Corte sottolinea come il rapporto contrattuale originario del progetto del Ponte abbia subito nel tempo mutamenti «sostanziali, oggettivi e soggettivi», tali da richiedere una nuova procedura coerente con il diritto europeo in materia di appalti. Anche su questo fronte, il Cipess non avrebbe dimostrato di aver osservato gli obblighi procedurali previsti dalla normativa comunitaria.
Nel documento emerge anche una critica di metodo: l’intero iter seguito non risulterebbe «coerente con il riparto delle competenze e la doverosa distinzione tra attività di indirizzo politico e attività amministrativa». La magistratura contabile richiama dunque l’esigenza di rispettare la separazione tra scelte politiche e atti tecnico-amministrativi, soprattutto in un’opera di tale portata e complessità.
La terza e ultima contestazione riguarda la mancanza del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario, elemento posto alla base del piano economico e finanziario dell’infrastruttura. Si tratta di un passaggio ritenuto essenziale per validare la sostenibilità economica dell’opera e che, secondo la Corte, non può essere omesso.


