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Di recente la cronaca ha puntato i propri riflettori sull'argomento del cyberbullismo e sulle aggressioni online alle vittime mediante diffusione di video o immagini relativi alla loro vita intima.Da un lato, infatti, l'interesse per il cyberbullismo è stato rinnovato dalla approvazione alla Camera, il 20 settembre, del ddl C.3139 (di cui si è avuto modo di parlare sul Dubbio). Dall'altro troviamo il recentissimo caso delle immagini intime carpite dallo smartphone di una nota giornalista Sky, o quello della ragazza morta suicida, Tiziana Cantone, a causa della insopportabile pressione determinata dalla diffusione sul web di un video che la vedeva coinvolta in un rapporto sessuale o, ancora, il caso dei minorenni ripresi durante rapporti sessuali e diffuso dapprima mediante whatsapp. Ma i casi sono molto più numerosi rispetto a quelli che salgono ai disonori della cronaca. Da un punto di vista statistico sono rari i casi in cui il soggetto ripreso sia inconsapevole o contrario alla ripresa video. Molto più frequenti le ipotesi in cui le riprese audiovisive avvengano nella consapevolezza del soggetto ripreso o, addirittura, sia quest'ultimo l'autore del video o della fotografia. I problemi sorgono, sempre, quando il materiale audiovisivo si diffonde in rete. E quando la situazione fugge di mano è spesso molto difficile tornare indietro.La diffusione di questi materiali può avvenire per i più svariati motivi: vi è, ad esempio, chi per vendicarsi della fine di una storia d'amore o di un tradimento, mette online dei video intimi dell'ex-partner (revenge porn), o chi, dopo aver violato un qualche sistema informatico, reperisce e distribuisce contenuti riservati delle vittime, o casi di diffamazione mediante pubblicazione di testo o audiovisivi privati, o di cyberbullismo veri e propri, o ancora, di sexting (ossia di comunicazioni aventi ad oggetto testi o immagini sessualmente esplicite) che poi sfuggono di mano. Una volta che questi contenuti delicati diventino virali gli effetti sono indefiniti e le pubblicazioni incontrollabili.Ed è a questo punto che, talora impropriamente, si invoca il diritto all'oblio come panacea per sanare ipotesi da far west del web, o se si vuole, da far web. Bisogna, però, comprendere cosa si intenda per diritto all'oblio ed è necessario capire se e quali possibilità vi siano di rimuovere, effettivamente, dal web quei video sconvenienti che spesso portano ad epiloghi nefasti. Di diritto alla cancellazione di dati personali (una sorta di diritto all'oblio ante litteram) si parla già nella direttiva europea sul trattamento dei dati personali 95/46/CE in cui si prevede che gli Stati membri sono tenuti a garantire la cancellazione dei dati nelle ipotesi di trattamento non conforme alle disposizioni della direttiva stessa. Nel corso degli anni, poi, si forma una giurisprudenza (soprattutto riguardante pubblicazioni da parte di quotidiani online e relative a personaggi pubblici) che ha riconosciuto che, una volta trascorso un apprezzabile lasso di tempo, non è più giustificato che determinate notizie continuino a permanere sul web. La mancanza di giustificazione a questa diffusione online viene meno quando le situazioni oggetto degli articoli sono radicalmente mutate o è venuto meno linteresse pubblico che, inizialmente, legittimava la pubblicazione. In Italia, ad esempio, la questione viene trattata dalla sentenza della Cassazione civile n. 5525 del 2012 la quale precisa che se è vero che da un lato il diritto all'informazione può legittimamente limitare il diritto del singolo alla riservatezza è anche vero che quest'ultimo conserverà un diritto all'oblio, ossia "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalita? dei consociati". La Cassazione, in quest'ipotesi, attribuendo al web l'immagine di un "oceano di memoria" in cui gli internauti "navigano" riconosce nel diritto alloblio ricavato dai principi generali del Codice della privacy la capacità di salvaguardare la proiezione individuale nel tempo di ciascun individuo. Riconosce, cioè, la necessità di tutelare l'individuo dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive della sua immagine in ragione della perdita di attualita? delle stesse (per il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione originaria), così che "il relativo trattamento viene a risultare non piu? giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nellesplicazione e nel godimento della propria personalita?".Nel 2014 la Corte Europea di Giustizia con la nota sentenza del caso Google Spain (causa C-131/12) individuando nel gestore del motore di ricerca un titolare del trattamento dei dati personali estende, di fatto, la possibilità per gli interessati di veder riconosciuto il proprio diritto all'oblio anche nei confronti dei motori di ricerca.Da ultimo, con l'art. 17 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 che abroga la direttiva 95/46/CE e che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018) si disciplina espressamente il diritto all'oblio come diritto alla cancellazione. In particolare si prevede che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali, in particolare, se i dati personali non siano piu? necessari rispetto alle finalita? per le quali erano stati raccolti; se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o; se l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente; o, ancora, se i dati personali siano trattati illecitamente. Ovviamente non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione posto che questo diritto non si avrà, tra l'altro, quando i dati personali dell'interessato siano necessari per l'esercizio del diritto alla liberta? di espressione e di informazione.Le ipotesi in cui il diritto all'oblio è riconosciuto, quindi, sono molto estese. Ma in molti casi la rimozione dei contenuti non discende e non deriva dal fatto che l'interessato decida di far valere il proprio diritto all'oblio. In ipotesi come, ad esempio, la diffusione di materiale pedopornografico la rimozione da parte dell'autorità giudiziaria avverrà a causa della natura stessa dei contenuti diffusi in rete.Quando i contenuti siano diffusi attraverso importanti piattaforme, i cui titolari siano identificabili (e si abbia un effettivo interlocutore), allora sarà più semplice ottenerne la rimozione. Ma quando la diffusione dei contenuti in rete avvenga attraverso innumerevoli fonti per le quali sia difficile anche solo identificare il titolare allora la situazione tende a diventare irreversibile. In questi casi, infatti, potremmo parlare di un danno digitale permanente per la vittima della diffusione. L'errore maggiore che si possa commettere, tuttavia, è quello di ritenere che in tutti i casi di diffusione di contenuti illeciti, che sono stati oggetto dei recenti fatti di cronaca, la responsabilità sia da attribuire al mezzo utilizzato (il web o singoli strumenti di messaggistica istantanea) piuttosto che all'utilizzatore. Si rischia, in sostanza, di ritenere accettabile ritenendo così scongiurato il pericolo che gli stessi fatti di cronaca si ripetano in futuro qualsiasi forma di censura o di controllo sui mezzi impiegati per comunicare in rete. Si rischia, in ultima analisi, di suscitare un tam tam mediatico che porterebbe alla introduzione di norme liberticide e censorie senza precedenti accompagnate, paradossalmente, dal consenso dell'opinione pubblica. Se pensiamo, ad esempio, al disegno di legge sul cyberbullismo di cui si è accennato sopra, troviamo delle definizioni e delle previsioni normative talmente indeterminate che consentirebbero di ricorrere alla censura oltre ogni più nera previsione. Non a caso il noto giornalista canadese Cory Doctorow parla della "più stupida legge censoria nella storia europea". E non a caso Save the Children Italia ha espresso "forti preoccupazioni sulla proposta di legge approvata alla Camera". La soluzione a ipotesi come quelle che abbiamo visto non può essere ricercata nella repressione quanto, piuttosto, nella prevenzione. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla reintroduzione di un'educazione civica del cittadino digitale.