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Il Consiglio di Stato ha espresso il primo parere, in sede consultiva su impulso dell’Anac, in materia di applicabilità della norma sull’equo compenso agli incarichi attribuiti da parte della pubblica amministrazione.
Nel merito, l’Autorità nazionale anticorruzione aveva formulato una richiesta di consulto al Consiglio di Stato, in materia di attuazione del codice dei contratti pubblici, in particolare in merito alle linee guida Anac sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria da parte della pubblica amministrazione.
Si tratta del primo parere che riguarda, tra i vari aspetti, la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione. Scrive la Commissione Speciale: «La presa d’atto dell’abrogazione ad opera del decreto correttivo n. 56 del 2017 del sistema delle tariffe minime, va accompa- gnata dal necessario coordiamento con la recente introduzione dell’obbligo di riconoscere alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione un “equo compenso”, ai sensi dell’art. 19- quaterdecies comma 3 della legge 172 del 2017».
Tale pronunciamento dal parte del Consiglio di Stato è particolarmente significativo per due aspetti, connessi all’approvazione delle norme sull’equo compenso. Anzitutto, i giudici amministrativi si pronunciano in favore dell’attuazione dell’equo compenso “allargata” anche a professionisti diversi dagli avvocati. Del resto, la stessa previsione normativa prevede che “Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi”, nel caso di specie architetti e ingegneri. Il parere, inoltre, introduce la novità dell’equo compenso anche per la pubblica amministrazione, dando applicazione al comma della nuova legge che stabilisce come “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in viglore della presente legge”. E proprio a questa previsione si è adeguato il Consiglio di Stato, ritenendo che anche la p. a. debba riconoscere un “equo compenso” ai professionisti in incarichi loro conferiti, sostenendo l’applicabilità del pincipio anche alle amministrazioni pubbliche e citando espressamente la legge n. 172/ 2017 e le sue modificazioni. Un’estensione che, idealmente, può essere fatta valere anche quando i professionisti siano non solo architetti e ingegneri, ma anche avvocati.