Nel processo tributario la discussione della causa di merito avviene in Camera di Consiglio, con una forma di trattazione scritta, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto nel primo atto processuale la discussione in pubblica udienza.

La regola non vale per la discussione del ricorso volto ad ottenere la sospensione dell'atto impugnato e la ottemperanza del giudicato in cui la presenza dei difensori e'sempre prevista.

La trattazione in pubblica udienza nel processo tributario viene quindi subordinata alla valutazione della parte interessata: per cui rimane ' fisiologica' la trattazione in camera di consiglio.

La Corte Costituzionale ( n. 141 / 1998 ) aveva già ritenuto stante la natura tecnica del processo tributario non fondata la questione di legittimità costituzionale della previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte della discussione della causa.

Solo così lo svolgimento della udienza in camera di consiglio si sottrarrebbe alla censura di cui all'articolo 6 della Cedu ( Cedu 14.11.2000 par 27,25.7.2000 par ) 92 in tema di pubblicità delle udienze nella considerazione che esso riguarderebbe questioni altamente tecniche nelle quali la decisione si fonda su elementi contabili documentali valutati dalla stessa parte processuale.

La disciplina del processo tributario dopo il periodo emergenziale.

Come è noto la normativa introdotta a seguito dei noti fatti epidemiologici disciplinando il processo civile ( art. 83 del dl 17.3.2020 n. 18 ) dichiarato applicabile al processo tributario «in quanto compatibile» ha sacrificato in qualche modo la oralità del processo a favore della trattazione scritta ( e dove applicabile .. in remoto ) per un periodo limitato ( dapprima dal 16 / 4 al 30 / 6 / 2020 e poi sino al 31 / 7/ 2020 ).

Lo spirito della norma era quello di consentire lo svolgimento, in quanto indispensabile, di udienze in presenza, con la finalità di escludere, di regola, la presenza di parti e difensori dagli uffici di giustizia.

Nel settore tributario ciò si è tradotto nella previsione della trattazione scritta delle udienze fissate sino al 31 luglio anche nel caso fosse stata , a suo tempo, richiesta la discussione in pubblica udienza con facoltà dei difensori però di insistere per la discussione orale ( con conseguente rinvio della trattazione a data successiva).

Questo l' orientamento confermato dalle linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 15 aprile 2020 che in modo equilibrato ha confermato questa interpretazione costituzionalmente rispettosa ( così come ha confermato il Consiglio di Stato ordinanza 2539/ 2020 ) del principio che «il contraddittorio cartolare non frutto di una libera opzione difensiva bensì imposto contro la volontà delle parti che preferiscono potersi confrontare con il proprio giudice» deve consentire un differimento della causa al termine della fase emergenziale.

E'poi intervenuto l'art. 221 del decreto rilancio che, regolando la gestione del processo civile con efficacia limitata al 31 ottobre 2020, consente la trattazione scritta laddove la presenza nel procedimento non appare strettamente necessaria.

L'articolo 221 però non richiama, come il precedente articolo 83 d. legge n. 18/ 2020, il processo tributario. Sulla applicazione di tale norma sono state formulate diverse interpretazioni. La Ctp di Pesaro ( Presidente Fanuli ) con disposizione 10 .8.2020 ha evidenziato che l'estensione analogica dell'art. 221 c. 2 risulterebbe «in contrasto con la natura eccezionale della disposizione stante la previsione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in genere ( c. d. preleggi )...».

La necessita' di un emendamento ( presentato in questi giorni nel c. d. decreto semplificazioni ) rivolta ad estendere espressamente le disposizioni previste in tema di processo civile al processo tributario conferma che si trattava della unica interpretazione ragionevole ( in senso contrario Ctp Palermo 25.8.2020 ).

La ripresa delle udienze

La presidente Maria Masi per il cnf insieme al Presidente Massimo Miani per il cnddcc hanno sostenuto e condiviso la rivendicazione della associazioni di categoria specialistica Uncatt Antonio Damascelli a cui ha aderito ADC Maria Pia Nucera ed ANC Marco Cuchel rivolta al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria affinché venisse garantita la uniforme ripresa della attività giudiziaria.

I consigli nazionali avvocati e dottori commercialisti hanno ribadito la necessità di assicurare la prosecuzione della attività garantendo in ogni caso i diritti della difesa.

La richiesta non è caduta nel vuoto come ha anticipato Antonio Leone Presidente del cpgt Giustizia Tributaria sul Dubbio del 4.9.2020 che ha formulato un invito agli operatori ad un confronto leale ed aperto sottolineando che la ' trattazione scritta' limitata alla emergenza dovrà essere prevista a patto che sia condivisa dai difensori ( cfr. Il Dubbio 4.9.2020 ). Il tavolo della riforma tributaria convocata per 8 settembre potrà fornire anche indicazioni univoche condivise.

Udienze a distanza

La possibilità di svolgimento della c. d. udienza a distanza era già prevista dall'art. 16 d. l n. 119 del 23.10.2018 su apposita richiesta da parte di una delle parti processuali ( ricorso o costituzione in giudizio ) mediante un collegamento audiovisivo con la aula di udienza.

Si tratta di un procedimento che però richiede regole tecniche operative non adottate dal Mef. Nel frattempo il decreto rilancio ( articolo 135 convertito in legge ) senza riferimento e coordinamento rispetto alle norme emergenziali ha introdotto.

- un collegamento da remoto sia dei giudici, che del personale amministrativo - la richiesta di discussione a distanza formulata anche prima della fissazione della udienza ( avviso di trattazione ) ' dalle parti ' lasciando alcuni dubbi interpretativi sul fatto che occorra una richiesta congiunta.

Emendamento al decreto legge semplificazione consentita la trattazione scritta

Un recentissimo emendamento al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 c. d. ' semplificazione ' estende sino al 31 dicembre al processo tributario la trattazione scritta salvo non vi sia opposizione della parte processuale

Ripresa della attività giudiziaria

Queste brevi note consentono di affermare la indispensabilità di garantire i diritti del contribuente ad una rapida attuazione del processo che non sacrifichi la tendenziale prevalenza, ove richiesta dalle parti processuali, ad una udienza pubblica nel rispetto dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 / 89 oltre che dall'articolo 6 della Cedu.

I Consigli nazionali hanno comunque confermato la propria disponibilità a lavorare per una organizzione del processo che tenga conto della situazione sanitaria ma senza sacrificio dei principi fondamentali del giusto processo.