Lunedì 14 settembre – data programmata per la riapertura della scuola – dovrebbe essere un grande giorno di festa nazionale, il segno più tangibile di un progressivo ritorno alla normalità dopo i durissimi mesi del lockdown e la successiva necessità di continuare a praticare misure di contrasto al contagio limitative delle tradizionali e fondamentali libertà costituzionali di riunione, associazione, libera circolazione. La riapertura delle scuole non comporta di per sé una sorta di “liberi tutti”: sia nella scuola che nei rapporti sociali si dovranno rispettare le consolidate misure contro la diffusione del contagio, dal distanziamento all’uso delle mascherine al frequente lavaggio delle mani, ma sapere che tutti i giovani, dai più piccoli agli universitari, potranno tornare a svolgere il loro mestiere di studenti presenti fisicamente in un’aula con i loro insegnanti ci dà la sensazione che il peggio è passato.

Perché si tratti di una vera e propria grande festa nazionale sono però necessarie alcune condizioni, prima fra tutte che la riapertura delle scuole coinvolga l’intero territorio nazionale, che nessuna regione e nessun comune restino indietro, salvo situazioni locali di eccezionale diffusione del contagio.

Vengono qui in gioco i rapporti tra le competenze del governo centrale e quelle regionali in materia di istruzione e di tutela della salute. La Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali sull’istruzione, mentre sul terreno operativo l’istruzione è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Tenuto conto della situazione di emergenza nazionale creata dal coronavirus, la riapertura delle scuole dopo il periodo di lockdown assume il carattere di una norma generale che rientra nella competenza esclusiva dello Stato. In ogni modo, anche ove si ritenga che si tratti di materia di legislazione concorrente, la riapertura spetta necessariamente allo Stato perché deve essere disposta a livello nazionale, se non altro per non creare, in violazione del principio di eguaglianza, ingiustificate disparità di trattamento tra gli studenti delle diverse regioni. Per quanto consta, sono per ora quattro le regioni che chiedono di posticipare l’apertura della scuola al 24 settembre - Campania, Sardegna, Puglia e Calabria - nei cui confronti potrebbero intervenire in via sostitutiva i ministri della pubblica istruzione e della salute.

Anche la tutela della salute è materia di legislazione concorrente e non mi sembra vi siano dubbi che tocchi allo Stato, attraverso l’Istituto Superiore della Sanità e il Comitato Tecnico- Scientifico, dettare le misure di difesa dai rischi del contagio in occasione della riapertura delle scuole. Al riguardo non si dimentichi che la Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, tutela che si proietta quindi in una dimensione necessariamente nazionale. E’ quindi di buon auspicio che la Conferenza delle Regioni abbia già dato il via libera alle indicazioni operative per la gestione di eventuali casi di focolai di coronavirus nelle scuole, ma sussiste il rischio, in realtà già verificatosi in alcune occasioni, che governatori particolarmente inclini al protagonismo e alla ricerca della visibilità assumano iniziative autonome tali da incrinare il carattere nazionale e unitario della risposta alla pandemia. Emblematica è stata al riguardo l’ordinanza del governatore della Sicilia volta a chiudere gli hotspot e i porti per “liberare” l’isola dagli immigranti ritenuti potenziali portatori del contagio; ordinanza la cui efficacia è stata provvidenzialmente e tempestivamente sospesa dal TAR della Sicilia.

A fronte dei rischi di improvvide iniziative regionali, il decreto legge 20 marzo 2020 n. 19, convertito nella legge 25 maggio 2020, n. 35, aveva provveduto a disciplinare i rapporti tra leggi e ordinanze delle regioni e il potere centrale in materia di coronavirus. In particolare la legge stabilisce che, ove le misure di prevenzione e contrasto al coronavirus riguardino esclusivamente una o alcune specifiche regioni, il governo deve sentire i presidenti delle regioni interessate; a loro volta le regioni possono proporre al governo di adottare mediante decreto misure relative a una o più regioni. Di fronte a questa straordinaria emergenza l’autonomia regionale deve necessariamente coordinarsi con il potere centrale e le misure in tema di coronavirus debbono essere sottoposte a forme di reciproco collegamento e coordinamento: da un lato le misure di contrasto alla pandemia debbono essere adottate dal Governo mediante decreti anche quando riguardano una sola o alcune regioni; dall’altro le misure proposte da una o più regioni sono anch’esse adottate mediante decreti del Governo. L’unica eccezione riguarda il caso in cui la regione, a seguito di situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, può introdurre misure di contrasto più rigorose, ma non può mai rendere meno rigorose le misure esistenti.

E’ presumibile che questo sistema di reciproco collegamento e coordinamento sia stato “dimenticato” da alcuni governatori particolarmente esuberanti. Sembra quanto mai opportuno, a fronte di una pandemia che continua a destare forti preoccupazioni, che Stato e Regioni continuino a presentare un fronte unitario e compatto, come hanno saputo fare nei mesi più duri del lockdown.