ADR e Next Generation EU. La Commissione Europea chiede all’Italia l’adozione di una serie di misure riformatrici per accedere alle somme previste dal Recovery Fund, così come indicato nel Next Generation EU, perché le provvidenze economiche consentano alle nuove generazioni di non essere schiacciate dalle pesanti conseguenze economiche della crisi pandemica. Tra le riforme invocate dalla Commissione Europea vi è quella che riguarda il processo civile, con particolare riferimento alla sua insostenibile durata. Da più parti si invoca, giustamente, l’utilizzo di importanti risorse finanziarie per investimenti in risorse umane ed infrastrutture per l’amministrazione della giustizia.

Richiesta sacrosanta e sicuramente utile a ridurre i tempi di definizione delle cause, al pari e non di meno dei possibili effetti benefici sulla giustizia civile italiana che si produrrebbero con un maggior ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato, i cui tempi di definizione, che sono al massimo di tre mesi per la mediazione e di otto mesi per l’arbitrato, risulterebbero insuperabilmente competitivi con i tempi di emanazione di una sentenza definitiva.

Ed allora, nel mettere mente all’impiego delle risorse finanziarie per la riduzione dei tempi di definizione delle liti civili, il legislatore attento alle ragioni della giustizia e alle ragioni dell’economia non potrà non considerare l’assoluta bontà dell’idea di investire adeguate risorse nella Giustizia Complementare, come definita dal “Tavolo Tecnico Ministeriale in materia di ADR”, che ha raccolto ampio consenso nell’accademia, nella magistratura e nell’avvocatura.

Le occasioni per un rapido intervento in tal senso non mancano, sin da subito, come ad esempio nell’iter di conversione del decreto legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso l’approvazione degli emendamenti elaborati dal citato Tavolo Tecnico Ministeriale e sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense, che prevedono incentivi fiscali per le parti che ricorrono in mediazione per la risoluzione della lite.

Riconoscere un credito di imposta per le spese che il cittadino o l’impresa sostiene per il compenso all’Organismo di Mediazione e all’avvocato che li rappresenta o rendere esente dall’imposta di registro, almeno sino ad € 100.000,00, l’accordo di mediazione, riconoscere il gratuito patrocinio può costituire un forte stimolo per le parti a definire fuori dal tribunale la propria controversia.

I benefici finanziari per lo Stato sarebbero enormi in termini di risparmio di spesa, di buon andamento dell’economia e di appetibilità territoriale per gli investimenti.

Tali misure, con uguali ritorni economici per le finanze pubbliche, andrebbero estese anche alla negoziazione assistita e all’arbitrato, così da creare un effettivo ed esteso supporto all’amministrazione della giustizia, in questo particolare momento di difficoltà nella ripresa della normale attività giudiziaria, da cui deriverà inevitabilmente ulteriore arretrato ed ulteriore dilatazione dei tempi di decisione delle cause.

Con l’auspicio che una sana valutazione del rapporto costi/ benefici possa portare il legislatore a dare attuazione alla raccomandazione della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia civile anche con misure fiscali di favore per le A. D. R.

* Consigliere CNF – Coordinatore Commissione ADR