Il contagio è la grande occasione, attesa purtroppo anche da molti magistrati, per accelerare la deriva impiegatizia del processo penale. Sinora alla compresenza fisica in aula di tutti gli attori di un’ udienza o di un interrogatorio il sistema prevedeva eccezioni solo nel caso di testimoni protetti, di persone in gravi condizioni di salute, di bambini o altri soggetti deboli chiamati a testimoniare.

Certamente è stato del tutto ragionevole decidere, col decreto del 17 marzo, lo svolgimento in remoto e cioè con videoconferenza delle udienze in direttissima e degli interrogatori degli imputati detenuti al fine di evitare il pericolo di diffusione del contagio.

Ma pochi giorni dopo, l’ 8 aprile, con l’emendamento di cui all’art. 12 bis al decreto Cura Italia, un decreto legge si badi bene, è stato introdotto quasi di soppiatto uno sconvolgimento del processo penale. Si prevede infatti che l’eccezione diventi la regola e che la videoconferenza sia, senza limiti di tempo, la modalità normale di svolgimento dei processi.

Ma le udienze in remoto non sono un processo, ci assomigliano soltanto.

Il processo dematerializzato in cristalli liquidi è una rappresentazione sfocata, evanescente, un guscio vuoto. Il giudizio, per quanto, come tutti sappiamo, parziale ed imperfetto, si fonda sulla relazione con una persona fisica cui poniamo domande e che ascoltiamo. Non sulla voce che proviene da una figuretta bidimensionale in un video senza la possibilità di percepire quello che sta dietro ed accanto alle parole in trasmissione e spesso con la voce fuoricampo del tecnico che chiede “se si senta o non si senta”.

Vanno completamente perdute le comunicazioni non verbali, il senso dei silenzi e dei toni, le espressioni di disagio, le reazioni ad una testimonianza di chi è presente in aula, va perduta la possibilità di una pausa di riflessione e quella di interloquire in qualsiasi momento con il proprio difensore che spesso si troverà in un altro luogo. Solo in un contesto relazionale diretto possono invece maturare in modo consapevole le scelte, quella di tacere, quella di confessare, quella di indicare efficacemente al giudice elementi a propria difesa. E può con frequenza maturare la scelta di riti alternativi.

Chi mente potrà mentire più facilmente e questo, nelle varie situazioni, non può essere nell’interesse nè dell’accusa nè della difesa. Chi vuole dire la verità ma è incerto, magari per paura, avrà più difficoltà a dirla. Chi ha difficoltà a farsi capire, soprattutto gli stranieri, ne avrà ancora di più.

Ho seguito centinaia di indagini e di processi e ben pochi sarebbero approdati a qualcosa di soddisfacente in termini di verità, in un senso o nell’altro, se li avesse condotti dinanzi ad un video.

Non c’è nemmeno bisogno di evocare i principi cardine dell’immediatezza, dell’oralità e della pubblicità del processo e nemmeno l’art. 6 della CEDU che prevede la pubblicità delle udienze. Basta un poco di psicologia cognitiva. Solo la compresenza fisica del giudice, dell’imputato, del Pubblico Ministero e dei difensori e la possibilità di diretta interazione e di “scambi comunicativi” tra tutte le parti, oltre a dare dignità a quanto si svolge, garantisce di non trovarsi davanti ad una parvenza processuale. Come spiega lo studioso di scienze cognitive Derrick De Kerchove, allievo di McLuhan, il video modifica la percezione delle persone e “incornicia” anche la mente di chi guarda. Per capire e comunicare con una persona bisogna guardarla negli occhi ed essere guardati.

Chi conosce veramente cosa succede in un’aula o in un interrogatorio sa bene che Pubblico Ministero e difensore possono studiare l’esame o il controesame di un imputato sulle carte tutto il tempo che vogliono ma quando se lo trovano davanti, osservano l’espressione del giudice o della giuria popolare, notano i dettagli, le sensazioni in aula, la loro impostazione può cambiare d’improvviso con esiti spesso determinanti per un processo.

Tutto questo senza rifiutare per altro verso tutte le possibilità enormi che offre la tecnologia anche nel processo penale, la possibilità, solo per fare qualche esempio, di disporre delle “copie digitali” degli atti o di depositare istanze e motivi di appello con la Posta certificata.

Un’altra proposta inaccettabile è quella di assumere le decisioni in videoconferenza con ciascuno dei giudici alla scrivania del suo ufficio o a casa propria. Non funziona così. La camera di consiglio è un luogo in cui si discute e ci si confronta anche ad alta voce se necessario, certo non un incontro tramite uno schermo ove al più si può fare una conversazione. Allo stesso modo non è accettabile quanto previsto dall’art. 12 bis secondo cui l’imputato può essere sentito in videoconferenza mentre si trova in un ufficio di Polizia giudiziaria: lontano dal giudice ma vicino a chi magari lo ha arrestato e la cui versione intende contrastare forse proprio mentre gli aggiusta il microfono.

Con il processo on- line in tutte le sue fasi, dall’udienza di convalida al dibattimento sino alla camera di consiglio, il giudice avrà uno sguardo impoverito sugli eventi sottoposto al giudizio, disporrà di un potere cognitivo molto più limitato ammesso che in questa deriva burocratico- tecnicalista sia considerato ancora importante.

Temo che anche molti magistrati accetteranno la riforma per pigrizia mentale o comodità Mi auguro invece che il decreto non sia convertito in legge. Sarei, e saremmo noi tutti, giudici dimezzati.| * magistrato