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Mimmo Lucano
Marco Travaglio, spulciando tra le varie agenzie, inneggia alla condanna di Mimmo Lucano. Come prova a lui bastano i feroci giudizi del tribunale di Locri formulati secondo i migliori canoni del “diritto penale d’autore”, quello che erge un imputato al ruolo di nemico sociale, per intenderci. Ora, 900 pagine sono tante ed un po’ come per le impugnazioni fiume degli avvocati chi scrive così tanto in fondo coltiva la speranza che nessuno se le legga tutte e che la mole schiacciante svolga una funzione dissuasiva. Profittando di qualche giorno di forzato riposo ho cominciato a leggere le prime 200 e vi dico la verità bastano ed avanzano. C’è una perla rara che dà la misura del tutto tra le pgg. 140- 146. Il punto cruciale è che il processo Lucano, guarda che novità, è nella parte principale basato su intercettazioni “a strascico”, cioè captate durante indagini per reati diversi. Il tribunale è consapevole che applicando i principi delle SU Cavallo dovrebbe dichiararle inutilizzabili ed assolvere. Non sia mai: con una triplice acrobazia sistema tutto. Prima di tutto si contestano reati con limiti di pena più alti così da rientrare nella previsione di utilizzazione delle intercettazioni ex art. 266 cpp, badate bene DOPO che le intercettazioni sono state effettuate, riversare in atti e trascritte (nuove contestazioni del 21 marzo 2021 in limine alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale). Poi, giusto per non farsi mancare niente, il tribunale disapplica le Sezioni Unite per applicare i principi contenuti in una dotta questione di legittimità costituzionale avanzata dal procuratore generale della Cassazione contro le SU, ma sfortunatamente disattesa dalla 5 sezione della Cassazione che l’ha giudicata infondata (ma sono dettagli). Infine (e qui bisogna dire chapeau) applica retroattivamente la riforma dell’indimenticato Fofò dj sul 270 cpp che ha ritenuto di estendere la connessione utile alle intercettazioni a tutti i reati ex art. 266 cpp, al fine dichiarato di annullare gli effetti di una sentenza della “massima espressione nomofilattica” (qui trovate le pagine). Il ragionamento, che per usare le espressioni adoprate dal collegio per le Sezioni Unite Cavallo è “dirompente, spiazzante ed innovativo” è ben sintetizzato a pg. 146 del tomo che qui riportiamo nella sua integralità con cui superano in bella agilità il principio di legalità processuale e del “tempus regit actum”: «seppure è innegabile che il suddetto art. 270 c. p. p. si sarebbe potuto applicare solo ai procedimenti iscritti dopo la data sopra indicata, è altrettanto vero che l’assoluto tempismo con cui il legislatore ha inteso effettuare quel tipo di modifica, scegliendo ad un tempo di non correggere l’art. 271 c. p. p., con inserimento di nuove ipotesi di inutilizzabilità, è espressione non solo di un chiaro segnale di assoluta discontinuità interpretativa da imprimere per il futuro rispetto alla decisione delle Sezioni Unite (ripristinando di fatto l’interpretazione maggioritaria pregressa), ma è anche indice di convalida e condivisione di quel tipo di lettura che veniva compiuta nel passato, avendo esso fornito le corrette chiavi interpretative da impiegare per valutare quel tipo di fenomeno, tanto da rendere perfettamente corrette le argomentazioni della Procura Generale della Cassazione, che questo Tribunale intende sposare in pieno, perché conformi ad un adeguato bilanciamento dei principi costituzionali del diritto alla segretezza e libertà della comunicazioni con quelli di ragionevolezza e conservazione dei mezzi di prova». In fin dei conti, scrive il Tribunale, non conta forse la volontà del legislatore? Dunque i giudici di Locri tra Fofò dj e le Sezioni Unite scelgono il primo e visto che ci sono innovano pure i principi che da qualche secolo regolano la successione delle leggi, per non dire la teoria sulle fonti del diritto come delineata dalla Consulta e dalle convenzioni europee. Ed in un tema così delicato quale quello della tutela di uno dei diritti fondamentali della persona fissano addirittura l’effetto retroattivo non solo di una norma processuale, ma anche più sfavorevole per l’imputato. Tutto ciò per sgominare la pericolosa banda di Mimmo Lucano, beninteso senza ombra di pregiudizio ma in nome della legge. Vi dico la verità, non leggerò le ulteriori 700 pagine perché mi rifiuto di pensare che la sentenza non venga annullata nei successivi gradi di giudizio. Ma i bravi e solerti colleghi che ci hanno invitato ad aspettare le motivazioni prima di criticare, ecco loro se le potranno compulsare tutte quante e farci sapere. Non vediamo l’ora. E già che ci sono, non dico arrossire ma almeno un po’ di imbarazzo lo potranno provare perché già il dispositivo parlava. Il garantismo non è un espediente da invocare solo per i propri clienti ma per tutti, anche per i derelitti di Riace e per Mimmo Lucano ed i suoi straccioni.