Israele ha respinto le accuse del Sudafrica che ha avviato davanti alla Corte internazionale di giustizia un procedimento per presunte inadempienze, da parte israeliana, ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza. «È difficile – dice Giuseppe Paccione, studioso di diritto internazionale e professore a contratto di diritto internazionale umanitario presso l'Università degli Studi “Niccolò Cusano” – che il Sudafrica riesca a dimostrare la commissione del reato di genocidio da parte di Israele».

Professor Paccione, si può prevedere cosa deciderà la Corte internazionale di giustizia, dopo il procedimento avviato dal Sudafrica?

Prima di tutto, specifichiamo che la Corte internazionale di giustizia costituisce il principale organo giudiziario all’interno dell’architettura delle Nazioni Unite, ma è anche un organismo universale. Ha la funzione di risolvere le dispute fra Stati. Esercita una funzione giurisdizionale in relazione all’applicazione e all’interpretazione del diritto internazionale, offre pareri consultivi su questioni legali avanzate dall’Assemblea delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli istituti specializzati dell’Onu. Il Sudafrica ha agito contro Israele, accusandolo di commettere un genocidio contro la popolazione palestinese, dato l’elevato numero di vittime causate dall’operazione militare israeliana, in violazione della Convenzione sul genocidio che il governo di Tel Aviv è tenuto a rispettare. Ora, a parere mio, le ragioni del Sudafrica non possono basarsi sul quantum delle vittime o sulla situazione umanitaria. Il diritto internazionale fa riferimento all’intento specifico, ovvero all’elemento soggettivo, mens rea, che è, a sua volta, accompagnato dall’elemento oggettivo, actus reus, del crimine di genocidio con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte, come recita l’articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione di genocidio del 1948, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Quindi, se manca l’intento di distruggere sul piano fisico il gruppo, non si concretizza il crimine di genocidio.

Quale crimine potrebbe invece essere contestato?

Penso allo sterminio, consistente nell’uccisione di persone su larga scala. La mera intenzione di voler uccidere o danneggiare in un modo differente i singoli membri del gruppo non sarebbe sufficiente per raggiungere la soglia elevata dell’intento delineato poc’anzi. Ciò venne ribadito durante i lavori preparatori, nel 1947, dai redattori della Convenzione sul genocidio, sostenendo che l’inflizione di perdite, che possono essere pesanti, per la popolazione civile, nel corso di operazioni coercitive belliche, non costituisce un genocidio.

Il Sudafrica si è mosso per ragioni politiche?

Ho l’impressione che la sua posizione sia stata del tutto frettolosa e con esempi forniti nel ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia del tutto errati, nel senso che gli attacchi israeliani erano diretti non contro la popolazione civile di Gaza, ma contro le organizzazioni di matrice terroristica di Hamas e della Palestine Islamic Jihad, come risposta ai loro atroci attacchi avvenuto il 7 ottobre dello scorso anno. Anche sugli aiuti umanitari è stato posto il j’accuse del Sudafrica, quando ha dichiarato che il fatto di non farli arrivare alla popolazione comporta una violazione della Convenzione sul genocidio. Tali accuse sono state respinte da Israele, nel momento in cui ha sostenuto di aver consentito l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, durante la sua operazione militare. Il Sudafrica, inoltre, appartiene al gruppo BRICS, comprendente il Brasile, la Russia l’India e la Cina. Non penso che possa spingere questi Stati ad adire la Corte internazionale di giustizia. La Russia ha ottimi rapporti con Israele e non credo che possa partecipare ad una iniziativa giudiziaria all’Aja.

Lo Stato di Israele ha sempre respinto ogni accusa relativa alla violazione delle norme del diritto internazionale. Cosa ne pensa?

Israele si è attenuto alle norme del diritto internazionale d’umanità con l’adozione di misure di prevenzione ai danni della popolazione palestinese con l’incoraggiare i civili ad allontanarsi dalla linea di fuoco, distribuendo volantini, effettuando chiamate individuali, dando istruzioni in arabo via radio e con altri strumenti di comunicazione di massa per guidare gli abitanti di Gaza verso zone sicure. Come pure il non dare ordine di sparare per consentire ai palestinesi di spostarsi in sicurezza attraverso corridoi umanitari. Quanto seguito da Israele, rientra nelle disposizioni delle IV Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli addizionali, dove non è possibile rilevare l’intento specifico israeliano di voler commettere un genocidio. Mi consenta a tal riguardo di fare un’altra riflessione.

Dica pure…

Se Israele avesse messo davvero in moto la macchina genocidiale, che interesse avrebbe avuto nell’applicare il diritto internazionale umanitario, in primis i principi come quello precauzionale, di avvertimento, di proporzionalità, di distinzione? Che senso avrebbe avuto lanciare gli avvertimenti alla popolazione civile palestinese, per poi avviare la campagna manu militari di genocidio? Se avessero voluto agire diversamente, le autorità israeliane avrebbero fatto uccidere i civili senza seguire e mettere in atto quanto previsto nelle IV Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi prima citati.