Tra i variegati commenti alla c. d. riforma Cartabia si è fatta strada una funambolica suggestione: che la causa della malagiustizia sia l’attuale disciplina sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Poiché così non è - altrimenti il sistema avrebbe finora operato con regole illegali - per uscire da un’impasse che rischia di pregiudicare l’approvazione in Parlamento del testo confluito, l’11 febbraio scorso, nel maxiemendamento del Governo (cui si aggiunge la pletora di emendamenti all’esame della Commissione Giustizia della Camera), occorre prendere coscienza, una volta per tutte, che nessuna legge è vincolata alla voluntas del suo originario autore, ma se ne affranca per diventare norma nella sintesi dei fondamentali canoni interpretativi. Alle riforme di qualsiasi tempo e settore sociale, tra cui l’onnipresente ordinamento della giustizia, non servono proclami ma esecutori di ampie vedute e buon senso perché l’esegesi normativa è una pratica culturale capace di generare anche gli effetti più imprevedibili: come una cattiva legge può spiegare effetti positivi se affidata a buoni propositi, così una buona legge può risultare dannosa se asservita a una cattiva applicazione. A far buona la regola è, alla fine, l’interprete che persegue l’interesse dello Stato il quale, anche in materia di giustizia, è governato dal principio di democrazia (artt. 1 e 101 della Costituzione). Alcune riflessioni sulla riforma. Una riguarda il mandato dei componenti togati da consegnare, secondo gli accordi della maggioranza parlamentare, a un casuale sorteggio dei collegi che si infrange con il tradizionale sistema di regole fondato sulla consapevolezza elettorale: potrebbe essere una soluzione legittima a condizione, però, che lo stesso metodo, conosciuto nell’antica Atene per designare i magistrati del massimo tribunale, sia esteso a ogni tipo di elezione; ma poiché la ratio ispiratrice è di garantire l’indipendenza più della capacità il rischio, ontologico nella parola, è che per sorte si possa indebolire la qualità dell’organo di autogoverno. Un CSM libero da condizionamenti non è una semplice prospettiva per la tutela del singolo magistrato, bensì un modello indipendente di garanzia per l’ordine giudiziario e per il governo autonomo di criteri uniformi capaci di allontanare dall’assegnazione degli incarichi direttivi le geometrie correntizie – sicché sia il merito a scegliere i nomi, non viceversa – e superare nelle procedure interne, spesso severe ad personam, i conflitti di un organo che accoglie tra i suoi membri l’accusatore e il massimo giudice (del ricorso) disciplinare. Una seconda attiene ai rapporti tra Procure e organi di informazione. La disciplina è contenuta nell’art. 5 del d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 ma più che riformarla servirebbe, semmai, rieducare gli stimoli che animano doveri antitetici egualmente oggetto di tutela: sul fronte giornalistico quello di cronaca, che nell’ottica del lettore è il diritto a un’informazione sottratta al pericolo che fonte e notizia siano entrambe illusioni di conoscenza; sul fronte giudiziario la parete di riserbo che gli uffici inquirenti dovrebbero erigere per contenere le solleticazioni ai travasi esterni di informazioni, in particolare gli scoop (privilegiati) di alcuni a scapito dei buchi (inscienti) di tutti gli altri, al fine ultimo di proteggere l’indagine secondo il paradigma costituzionale della presunzione d’innocenza fin quando corre (lento) il procedimento penale. Una terza, infine, riguarda il perenne conflitto tra il potere politico stricto sensu inteso e l’autorità giudiziaria che, rispetto al primo, non persegue finalità antitetiche essendo cosa pubblica anche la giustizia. Se, per un verso, la separazione delle carriere è più coerente con il sistema accusatorio (il giudicante è terzo e imparziale, il pubblico ministero è parte come l’avvocato), appare però insensato che l’esperienza parlamentare o di governo possa interrompere l’osmosi che arricchisce il grande patrimonio di conoscenze nel settore pubblico ed è altrettanto fuori luogo il richiamo alle c. d. porte girevoli, il cui divieto è nato in Giappone per contrastare la “discesa dal cielo” (amakudari) degli alti funzionari dello Stato in pensione nelle società private operanti nel settore ministeriale affidato alle cure dei primi. Oltre alla frattura costituzionale (art. 3), rischieremmo la dispersione, in danno dell’interesse collettivo, di un patrimonio professionale di indiscutibile caratura tecnica e sensibilità giuridica, mentre, tra i funzionari pubblici, i parlamentari continuerebbero a varcare le porte girevoli delle società private menandosi dietro le polveri del concluso mandato.