La riforma della Giustizia si rende assolutamente necessaria, non solo per i giustamente pressanti inviti dell’Unione Europea, ma anche per semplici ragioni domestiche che attengono al miglioramento di un servizio per l’appunto quello della Giustizia, che ad oggi presenta molteplici criticità affrontate a soli colpi di scure. Le criticità, dovute ai tagli applicati ad un servizio essenziale come quello dell’amministrazione della Giustizia, hanno disvelato tutte le criticità della pandemia. Nonostante tutti gli aspetti negativi, l’emergenza sanitaria ha avuto anche il merito di renderci consapevoli di quelle che sono le lacune ora non più procrastinabili. La riforma è complessa: costituita da moltissimi emendamenti, a commento dei quali sono intervenute autorevoli figure tra i quali: Marcello Daniele, Paolo Ferrua, Renzo Orlandi, Adolfo Scalfati, infine, Giorgio Spangher, i quali hanno sollevato condivisibili perplessità in ordine al tema più discusso e controverso della riforma: la prescrizione. All’articolo 14 del d.d.l. A.C. 2435 viene confermata la regola introdotta con la l. n. 3/2019, ai sensi della quale con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione che di condanna, opera il blocco della prescrizione. Si legge nel nuovo art. 161 bis c.p. (Cessazione del corso della prescrizione): “Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”. Lo scrivente ha già avuto modo di discuterne ampiamente, anche su queste stesse pagine, e pertanto ci si limiterà a rilevare come la previsione così configurata, seppur da contestualizzare alla luce di tutte le nuove modifiche, continua a non ritenersi accoglibile perché fonda questa le proprie ragioni su un presupposto errato che vede nella prescrizione il problema della mancata definizione dei processi, più che un sintomo di un problema endemico dello stesso, causato da anni di non curanza del settore Giustizia da parte delle Istituzioni. Il successivo articolo 14-bis sulla improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione statuisce che, al fine di assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, la mancata definizione processuale entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale. Una rischiosa trasformazione dell’Istituto della prescrizione, che maschera la stessa in un termine di natura meramente processuale, col venir meno di tutta la tutela fornita dalla natura sostanziale dell’Istituto, con il rischio che sospensioni come quelle accordate per affrontare l’emergenza Covid lo scorso anno divengano sempre ammissibili, senza che vi si possa opporre alcuna argomentazione che fondi le proprie ragioni su diritti costituzionalmente garantiti. Non solo, alla luce delle modifiche di cui all’art. 12 comma 3, lett. b) AC. 2435, laddove si prevede che i termini massimi di durata dei vari gradi di giudizio possano essere stabiliti in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, con cadenza biennale in relazione a ciascun ufficio e tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari, sposta ulteriormente il piano della disciplina della prescrizione da un livello di rango costituzionale sostanziale, ad un livello meramente procedurale che, a parere di chi scrive, non può essere accettato. Ancora, è il caso di far presente che una recente pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83, c. IX, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente c. VII, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.La norma, censurata, prevedendo una regola di sospensione del termine prescrizionale che viene rimessa alla discrezionalità e alle necessità delle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario non può essere considerata un’ipotesi riconducibile a quelle previste in seno all’art. 159 del Codice penale. Alla luce di quanto sopra, ci si chiede, pertanto, come sarà giustificabile l’Istituto dell’improcedibilità a breve sottoposto al voto delle Camere, anche e soprattutto considerando che tali termini prescrizionali saranno sottoposti a modifiche biennali secondo quanto ritenuto opportuno dal CSM, avuto a riguardo le esigenze di ciascun ufficio. Il risultato, pertanto, sarà quello di avere da un lato la classica prescrizione processuale, così come l’abbiamo conosciuta, che verrà interrotta a seguito della sentenza di primo grado, sia questa di assoluzione e condanna e, dall’altra, una prescrizione di carattere procedurale che potrà variare nel corso degli anni. L’improcedibilità, così studiata, è confliggente con il diritto sostanziale sotto plurimi punti di vista. In primis, il coordinamento teorico giuridico con l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in cui questa verrà interrotta da un criterio di carattere processuale. Il problema qui evidenziato da esponenti della dottrina, tra cui i succitati, presenta profili simili a quelli sin ora discussi: il dispiegamento degli effetti di una norma di carattere meramente procedurale su Istituti costituzionalmente disciplinati. Il processo non può estinguersi per una mera decorrenza dei termini, senza che sia estinto anche il reato, ovvero previa una modifica dell’art. 112 Cost. sull’obbligatorietà dell’azione penale. Non è ammissibile che il processo venga meno, senza che sia venuto meno anche il reato, per l’ovvia lesione che deriverebbe al succitato articolo. L’empasse è evidente: se il perseguimento del reato è obbligatorio ex art. 112 Cost., di conseguenza non è ammissibile che una mera improcedibilità paralizzi l’azione dell’Accusa, essendo il reato non ancora estinto in virtù dell’integrale decorrenza della prescrizione di natura sostanziale. Minor preoccupazione desta il coordinamento con la disciplina dell’azione civile. All’uopo, infatti, la riforma, all’art. 578 c.p.p., se emendato, prevede che in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, seguita da una declaratoria di improcedibilità, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale. In ultimo, ma non meno importante, è l’ulteriore difficoltà di giustificare la sostanziale introduzione, seppur indirettamente, nel nostro ordinamento, di una reformatio in peius. Con grande attenzione ed esperienza rilevano i professori succitati che la sentenza di improcedibilità, intervenente eventualmente in appello, comporterà una sostanziale reformatio in peius della precedente assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, vedendosi l’imputato costretto a vedersi sì assolto, ma per l’intervenuta improcedibilità e non già per assoluzione a seguito di accertamento dei fatti, ovvero per estinzione del reato. Tra i vari aspetti qui esaminati quest’ultimo appare tra quelli più critici, in quanto va a scalfire un ulteriore aspetto di carattere costituzionale e, pertanto, inviolabile del nostro ordinamento. La bocciatura giunge anche dallo stesso CSM, preoccupato che termini di procedibilità così brevi impediscano la trattazione di un gran numero di processi, nonché aggravino ulteriormente le Corti d’Appello, essendo prevedibile che molte saranno le difese che decideranno di percorrere la via del secondo o terzo grado di giudizio come previsto per legge. Fulvio Gigliotti, componente del CSM, attentamente rileva che i tempi medi della Giustizia in secondo grado sono di gran lunga superiori ai due anni, arrivando anche a 4-5 anni nelle Corti meno virtuose. Una discussione maggiormente approfondita attorno alla riforma è doverosa. Considerate le richieste che giungono dalle sedi europee e la fretta di ottenere lo sblocco definitivo dei fondi del Recovery Fund, non si può accettare che principi basilari del nostro ordinamento, cristallizzati da lustri di curata Giurisprudenza, si vedano capovolti per eccessiva premura. Come osservava l’indimenticato Goethe, è il caso di procedere senza fretta, ma senza sosta!