Premesso che in sede governativa il testo della Commissione "Lattanzi2 è stato modificato sostituendo, dopo la sentenza di primo grado, alla prescrizione "sostanziale" come causa estintiva del reato, la prescrizione processuale, sotto il nome di ‘improcedibilità', osserviamo con preoccupazione che:
  • la soluzione prevalsa solleva serie perplessità in ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in cui consente il dissolvimento del processo in presenza di un reato non estinto, per il quale è in corso l'esercizio dell’azione penale;
  • l' "improcedibilità" determina seri inconvenienti in caso di superamento dei termini previsti, fra i quali: la vanificazione delle eventuali misure disposte o da disporre a favore della parte civile, costretta a rinnovare in sede civile le sue pretese risarcitorie; la prevalenza della sentenza di improcedibilità su ogni altra formula, inclusa l’eventuale assoluzione disposta in primo grado e impugnata dal pubblico ministero, con una paradossale reformatio in peius per decorso del tempo. A differenza della prescrizione sostanziale - che consente la pronuncia dell’assoluzione se risulta evidente l’innocenza dell’imputato - la "improcedibilità" preclude qualsiasi indagine di merito sia a favore sia a carico;
  • l'ibrida commistione tra prescrizione "sostanziale", operante in primo grado, e prescrizione "processuale", operante nei gradi successivi, appare priva di qualsiasi ragionevolezza, anche per il diverso regime che si instaura a seconda del grado di giudizio;
  • presumibilmente, la Corte di Giustizia autorizzerà i giudici di merito a "disapplicare" la improcedibilità ogniqualvolta escano pregiudicati gli interessi europei (spesso coinvolti nel processo), con inevitabile incertezza sui casi di applicabilità o di non applicabilità della nuova "improcedibilità"; e, per di più, con l'impossibilità di invocare i controlimiti ex art. 25 comma 2 Cost., come avvenuto in occasione della c.d. sentenza Taricco, essendo l’improcedibilità, proprio per la sua natura processuale, immediatamente applicabile o disapplicabile, quale che fosse il regime vigente al momento della commissione del reato;
  • anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sarà pronta a censurare la ‘improcedibilità’ nella parte in cui lede gli interessi della vittima del reato e vanifica il diritto alla conclusione del processo, in tempi ragionevoli, con una sentenza sul merito dell'accusa;
  • la natura processuale della prescrizione estintiva del processo rischia di sottrarre il legislatore al principio di irretroattività previsto per le sole norme penali sostanziali dall’art. 25 comma 2 Cost., con conseguente esposizione dei processi in corso a interventi normativi dettati da (sempre invocabili) contingenze emergenziali.
Per quanto appena descritto, auspichiamo  che sia ripristinata, come nella originaria bozza della Commissione Lattanzi, la prescrizione sostanziale come causa estintiva del reato. Marcello Daniele, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso Università degli Studi di Padova Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso Università degli Studi di Torino Renzo Orlandi, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso Università di Bologna Adolfo Scalfati, Professore ordinario di Procedura penale l'Università Tor Vergata di Roma Giorgio Spangher, Professore emerito di Diritto processuale penale presso Università  Sapienza di Roma