Separarsi e divorziare in un colpo solo, ora si può. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza storica, la n. 28727 del 16 ottobre 2023, con la quale i giudici hanno aperto la strada alla possibilità per i coniugi di presentare “domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Come spiega Alessandro Simeone, avvocato e membro del Comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffré Francis Lefebvre, si tratta di una delle primissime applicazioni della riforma Cartabia, in vigore dal febbraio scorso, destinata a semplificare la vita di chi si lascia e a proteggere i figli dal rischio di un doppio conflitto a distanza di poco tempo. Una novità già sperimentata con successo in primavera da alcuni tribunali (tra cui Milano, Genova e Vercelli) ma avversata da altri giudici (Firenze). 

La Cassazione ha però dato ragione ai primi: con la riforma Cartabia sarà possibile separarsi e divorziare insieme senza aprire due procedimenti distinti, pagare due volte l'avvocato e, soprattutto, due volte il cosiddetto contributo unificato. 

Il caso

Nel caso in esame - su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso, che aveva sollevato la questione relativa al vuoto normativo della riforma civile - la Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto presentato dai due coniugi, che hanno chiesto «lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale», una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge per avere il divorzio, ovvero sei mesi.  

Divorzio e separazione, cosa cambia

«Prima chi si accordava sul “come lasciarsi” doveva firmare l'accordo di separazione, aspettare sei mesi e dopo tornare dall'avvocato, trattare nuovamente con l'ex, depositare un secondo ricorso e aspettare la sentenza – spiega ancora Simeone -. Gli eventuali accordi fatti in separazione coinvolgenti anche aspetti del divorzio erano vietati.

Oggi, invece, è possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio, trattare in un unico contesto tutte le rispettive richieste, sottoscrivere un unico atto e depositarlo in Tribunale. Saranno poi i giudici, grazie a una serie di novità anche telematiche, ad emettere prima la sentenza di separazione e poi, passati solo sei mesi, quella di divorzio. Un risparmio di tempo, energie e denaro che avvicina la giustizia familiare alle esigenze dei cittadini».

La soddisfazione dell’Ocf: così la Cassazione stabilisce un criterio univoco

Ad esprimere «viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione» è l’Organismo congressuale forense (Ocf). Per il quale la sentenza della Suprema Corte pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’articolo 473 bis n.49 del codice di procedura civile, affermando il principio secondo il quale «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’articolo 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia, e con propria nota del giugno 2023, l’Ocf aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo.

«Con la sentenza odierna la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale – commenta l’Ocf in una nota -. L’organismo congressuale forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal PNRR».