Due anni fa la Corte costituzionale ha superato la regola dell’attribuzione ai figli del solo cognome del padre. Ora la scelta del cognome del figlio si fonda sull’accordo tra i genitori, che possono optare anche per un solo cognome. In assenza di accordo, il figlio assumerà il cognome di entrambi.

La regola del cognome del padre, ereditata dalla concezione patriarcale della famiglia, era rimasta intatta nonostante l’entrata in vigore della Costituzione. Ciò sul rilievo che essa era posta a tutela dell’unità familiare, consentendo di identificare unitariamente la famiglia all’esterno. Da tale angolazione la disciplina dell’attribuzione del cognome ai figli si ricollegava all’articolo 144 del codice civile che, nel testo superato dalla riforma del diritto di famiglia, prevedeva che la moglie “assume il cognome” del marito.
La pronuncia della Corte ha il merito di rileggere l’articolo 29, comma II, della Carta: uguaglianza tra genitori e unità familiare non solo non sono incompatibili ma ci può essere unità della famiglia solo in caso di condivisione delle scelte.
Da qui la regola dell’accordo facoltizzante, che consente ai genitori di scegliere ma su un piano di parità: in assenza di accordo, al figlio sono attribuiti entrambi i cognomi. Di riflesso viene tutelata l’identità del figlio, perché il metodo di scelta del cognome non è più improntato alla diseguaglianza ma alla parità tra i genitori. Quindi, il cognome, che contribuisce alla costruzione dell’identità del figlio, non si forma all’insegna della diseguaglianza.
La Corte opta quindi per un prudente superamento della regola tradizionale. Una scelta più avanguardista, ispirata alla massima tutela dell’identità del nato, sarebbe stata quella dell’attribuzione automatica del doppio cognome, al di fuori delle ipotesi in cui uno specifico interesse del figlio richieda l’attribuzione di uno solo dei cognomi. Soltanto in queste ipotesi avrebbe potuto operare la regola dell’accordo tra i genitori. Un accordo in altre parole non libero ma strumentale alla tutela di uno specifico interesse del nato.
Anche se la Corte ha posto l’attenzione sul metodo democratico di scelta del cognome, non per questo la pronuncia può ritenersi meno rilevante. La nuova disciplina richiede però un intervento urgente del legislatore su una serie di questioni rimaste aperte. Occorre in primo luogo evitare la moltiplicazione dei cognomi di generazione in generazione, affidando a ciascun genitore con due cognomi la scelta su quale cognome trasmettere al figlio.
Inoltre, sarebbe auspicabile introdurre la regola del sorteggio dinanzi all’ufficiale dello stato civile per il caso in cui i genitori non siano d’accordo sull’ordine dei cognomi: in questa ipotesi, rimettere la scelta al giudice sembra uno sforzo poco utile, a fronte dell’assenza di criteri per preferire l’uno o l’altro cognome.
Infine, è importante garantire l’interesse di diversi figli a portare lo stesso cognome e, dunque, prevedere che il potere di scelta dei genitori si consumi con l’attribuzione del cognome al primo figlio.
Il legislatore potrebbe inoltre cogliere l’occasione per semplificare l’aggiunta del cognome dell’altro genitore per chi porti un cognome che rispecchia una sola famiglia di origine. La scelta della Corte, di apertura alla regola dell’accordo, con una indiretta tutela dell’identità del nato, ha quindi urgente bisogno di essere completata per via legislativa.


*Avvocato, fondatore della Scuola Greco-Pittella (Gruppo Digit’Ed)