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FRANCESCO GRECO PRESIDENTE DEL CNF
Nelle audizioni svoltesi oggi davanti alla commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno (Lega), Francesco Greco (presidente del Consiglio nazionale forense), Alessandro Patelli (Cnf) e la professoressa Silvia Izzo (processualcivilista dell’Università di Cagliari) si sono soffermati su diversi aspetti della riforma civile e hanno ribadito alcune proposte.
Le audizioni sono avvenute in riferimento all’Atto del governo n. 137 in materia di delega per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. È stato ascoltato anche l’avvocato Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, presidente dell’Unione nazionale delle Camere civili.
«Una delle caratteristiche principali del processo civile è il confronto tra avvocati, parti e magistrati. Se questo elemento viene di continuo rinviato, si reca un danno per tutti. Il processo civile – ha rilevato de Notaristefani -, rifacendosi ad una riflessione che ricorre spesso in ambito accademico, è come «un ponte tra due campate, costituite dalla fase istruttoria e dalla decisione». In mezzo si trova l’esercizio del diritto di difesa. «Concentrare tutto nella prima udienza – ha rilevato il presidente dell’Uncc - e rinviare a due anni la decisione non ha alcun senso».
Il consigliere Cnf Alessandro Patelli ha esordito facendo presente che le osservazioni alla riforma civile, presentate da via del Governo Vecchio, hanno avuto sempre un carattere propositivo. «C’è – ha detto l’avvocato Patelli - una prima area di intervento che si colloca sul titolo primo del codice di procedura civile e che va a razionalizzare il problema dell’eccezione di incompetenza o meglio del rilievo dell’incompetenza da parte del giudice. Correttamente, lo schema prevede che il giudice possa rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, per valore e per territorio funzionale, ipotesi dell’articolo 28 del codice di procedura civile, sin dal momento delle verifiche preliminari, che è una fase nuova inserita tra la costituzione del convenuto e la prima udienza. Quindi, il giudice non deve aspettare la prima udienza per rilevare l’incompetenza sotto questi profili, ma può farlo immediatamente quando, scaduto il termine per la costituzione del convenuto, effettua le attività di verifica preliminari per aggiustare la platea dei partecipanti al processo».
In riferimento al giudizio ordinario di cognizione di primo grado, Patelli si è soffermato sulla “cartolarizzazione” dell’udienza pubblica con il deposito di note scritte. «Su questo aspetto – ha affermato il consigliere Cnf – vi sono alcune problematiche anche di tipo costituzionale». La possibilità per il cittadino di conoscere cosa accade nelle aule di giustizia non deve essere mai sacrificata. A tal proposito si è espressa la Corte di giustizia dei diritti dell’uomo. «È vero – ha aggiunto Patelli - che lo schema correttivo prevede la possibilità di un’opposizione delle parti che possa far cambiare idea al giudice, quindi revocare l’ordinanza con cui ha disposto la possibilità di sostituire l’udienza pubblica con le note scritte. Si tratta, però, di un’iniziativa rimessa alla parte. Probabilmente siamo nell’ambito dei diritti non disponibili. Lo schema mantiene il divieto di sostituire l’udienza con note scritte, laddove è prevista la comparizione personale delle parti. Un approccio corretto dal punto di vista logico. Evidentemente, se il giudice vuole vedere in faccia le parti, queste ultime devono esserci. Non ci devono essere note scritte o carte d’identità delle parti allegate alle note scritte, il giudice le vuole vedere di persona per interrogare liberamente. Dal punto di vista logico va bene. Ci sono però dei casi in cui la comparizione delle parti non è possibile o c'è un giudizio prognostico sull'inutilità di questa comparizione. Perché quindi escludere che le parti facciano presente che si può benissimo evitare la loro comparizione anche in una logica di economia più generale e quindi sull'accordo delle parti? La nostra idea è quella di poter sostituire l'udienza di comparizione personale con le note scritte, quindi con la cartolarizzazione di quell'udienza».
Dopo l’intervento del consigliere Patelli, alcuni componenti della commissione Giustizia hanno rivolto alcune domande. La senatrice Anna Rossomando si è soffermata su diversi aspetti tecnici della riforma. Il presidente del Cnf, Francesco Greco, ha voluto ricordare che tanti, troppi interventi si sono succeduti nella giustizia civile. «Da almeno trent’anni – ha detto Greco – ci confrontiamo con riforme che non sono servite a nulla. Nel 1993, i meno giovani lo ricorderanno, vennero istituite le cosiddette “Sezioni stralcio” con la previsione che tutte le cause pendenti venissero assegnate ai magistrati onorari. La magistratura ordinaria ebbe modo di lavorare con un carico di arretrato che venne azzerato. Dopo cinque anni, però, ci ritrovammo di nuovo nella identica situazione del passato. Cosa significa questo? Intervenire sui codici non serve a nulla. L’unica riforma valida è quella di aumentare il numero dei magistrati». Il presidente del Cnf ha fatto un paragone tra il nostro Paese e l’Europa: «In Italia su 100mila abitanti ci sono dieci giudici, a fronte dei trenta presenti nel resto d'Europa. Nel penale abbiamo tre pubblici ministeri, a fronte dei dodici nel resto d'Europa». Greco ha anche criticato l’Ufficio del processo.
Le audizioni si sono concluse con le riflessioni della professoressa Silvia Izzo dell’Università di Cagliari, la quale ha sottolineato che «i difetti della norma processuale finiscono col creare molti più rallentamenti al processo e, quindi, all’effettività della tutela giurisdizionale rispetto alla norma sostanziale». Ragion per cui gli interventi, compresi quelli correttivi, richiedono sempre la massima attenzione. Al bando, dunque, per quanto concerne gli interventi tecnici nella giustizia civile, sciatteria e approssimazione.