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Luca Palamara, ex pm
A sorpresa emergono da fonti aperte altre chat di Palamara, più allarmanti di quelle fin qui trascritte dai media. Era all’ordine del giorno, davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, la nomina all’ufficio di Presidente del Tribunale di Cassino. Nel settembre 2017 la competente commissione del Consiglio aveva elaborato due proposte: la prima, a favore del dott. B. Sciacchitano, votata da cinque consiglieri; la seconda, a favore del dott. M. Capurso, sostenuta da un solo consigliere. Nella seduta del 22.11.2017 è chiamato perciò a decidere il Plenum, di cui fanno parte anche l’allora Primo Presidente della Suprema Corte, dott. G. Canzio, nonché il dott. L. Palamara. E, mentre se ne discute in diretta radiofonica, accadono fatti inquietanti.
Alle ore 12,12 Palamara invia un messaggio telefonico al dott. A. G., Vice Segretario generale della Suprema Corte, con cui gli impone di rappresentare al dott. Canzio le gravissime ritorsioni, che avrebbe attuato contro lui, qualora non avesse votato a favore del dott. Sciacchitano (“Puoi dirgli che farò il finimondo... E sarà guerra totale”).
E poco dopo il dott. A. G. risponde a Palamara scrivendo: “Glielo sto dicendo ... Gli ho anche mandato un messaggio poco fa” ( prima interlocuzione). Passano pochi minuti e il dott. A. G. invia a Palamara altro messaggio, per suggerirgli le strategie atte a convincere il dott. Canzio: “lui non è il tipo che fa quello che io dico giustamente occorre arrivarci con un percorso”, addirittura «indicando altri casi a riprova della bontà del metodo suggerito» ( seconda interlocuzione). É angosciante lo sfondo scenico.
Palamara e Canzio, seduti allo stesso tavolo insieme agli altri membri del Consiglio Superiore della Magistratura, discutono e votano sulle due proposte di nomina. Palamara, sedicente sommo mediatore tra le correnti, non ha l’arroganza di sfidare vis- à- vis il Presidente Canzio né vuole lasciargli sul telefonino tracce delle proprie illecite minacce. Essendo in corso la votazione, ha bisogno di un fidato ‘ ambasciatore’, il dott. A. G. per l’appunto. Dal verbale della seduta si apprende che, mentre Palamara votò a favore di Sciacchitano, il dott. Canzio sostenne Capurso, il quale – a parità di voti espressi - prevalse per maggiore anzianità, sicché il voto del dott. Canzio è risultato decisivo, come non a caso previsto da Palamara. Per questa e per altre importanti interferenze ( attinenti addirittura alla nomina del nuovo Primo Presidente della Cassazione, dal 4 gennaio 2018 il dott. G. Mammone), il Procuratore Generale promosse l’azione disciplinare nei confronti del dott. A. G. ma il 4 novembre 2021, all’esito dell’istruzione, chiese non doversi procedere, ritenendo insussistenti tutti gli addebiti contestatigli. Con ordinanza n. 81 del 21 aprile 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura decise di non accogliere l’istanza liberatoria del P. G. con esclusivo riferimento alla riferita seconda interlocuzione, dichiarando solo per essa non doversi procedere perché di scarsa rilevanza.
Insorse contro tale decisione il dott. A. G., chiedendo che fosse dichiarata l’insussistenza oggettiva dell’addebito ravvisato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con l’impeccabile sentenza n. 1163 del 16 gennaio 2023 le Sezioni Unite ( Pres. M. Cassano; Est. R. Crucitti) hanno rigettato il ricorso, sebbene la Procura Generale ne avesse chiesto l’accoglimento. La delicatissima vicenda merita qualche approfondimento. Vero è che il dott. Canzio ha escluso di avere ricevuto consigli o minacce dal magistrato dott. A. G. Ma resta il fatto che questi ha intanto ‘ millantato’ a Palamara di avere eseguito l’illecito mandato intimidatorio ricevuto (“Glielo sto dicendo ... Gli ho anche mandato un messaggio poco fa”), suggerendogli poi perfino la procedura più efficace e collaudata per indurre il Primo Presidente a votare in favore di Sciacchitano. A questa stregua non sembra disciplinarmente corretta l’intera condotta di A. G. Questi infatti, lungi dal respingere sdegnosamente le illecite pretese di Palamara, ha accreditato in lui l’impressione di un Primo Presidente della Suprema Corte, che il suo stesso Collaboratore dott. A. G. ha tratteggiato come arrendevole alle minacce o comunque influenzabile. E il fatto che tutto ciò sia avvenuto alle spalle dell’ignaro diretto interessato e soprattutto contro il vero aggrava – se possibile - il disvalore oggettivo della condotta stessa.
Rileva tuttavia ancor di più verificare a quali giuridici principi si sia attenuta la Procura Generale nell’escludere radicalmente la rilevanza disciplinare di tutte le predette condotte - alla luce dell’art. 2, 1°, lett. d) del D. lgs. n. 109/ 2006, che sanziona in sede disciplinare «i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti» dei magistrati ordinari - e nel postulare, perfino davanti all Sezioni Unite, l’accoglimento dell’ardito ricorso proposto dal dott. A. G. Illuminante in questa direzione si rivela la citata ordinanza del Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui non certo a caso riassume le ragioni con cui il P. G. ha invocato l’improcedibilità per tutte le accuse contestate. Così, escluso che A. G. abbia riferito al dott. Canzio le minacce di Palamara, queste – per il P. G. - non erano altro che un suo “sfogo rabbioso” per l’esito della votazione! Inoltre, lungi dal suggerire il modo con cui convincere il Primo Presidente, A. G. si sarebbe limitato, proprio nella sua qualità di suo Vice Segretario, a promettere di accompagnare Palamara al suo cospetto «in piena trasparenza», «previo appuntamento».
Sennonché le Sezioni Unite hanno da tempo costantemente statuito che, nel procedimento di nomina agli uffici giudiziari. «L'interlocuzione deve esaurirsi tra coloro che devono procedere alla comparazione - ossia i componenti dell'organo di governo autonomo della magistratura, nell'esercizio delle loro funzioni - e gli aspiranti all'incarico direttivo, nella cornice delle regole del procedimento stesso» ( S. U. sent. n. 22302 del 4/ 8/ 2021, confermata da sentt. nn. 34380/ 2022 e 9733/ 2023). Pertanto, secondo il Vertice nomofilattico è gravemente scorretto qualunque altro intervento, comprese a fortiori tutte le funambolesche interlocuzioni poste in essere dal dott. Palamara in concorso con il dott. A. G. addirittura nel corso della votazione.