Sei mesi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, non sono ancora cessate le polemiche sull’estensione del regime di procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, come le lesioni lievi, la violenza privata e il furto.

Toni ingiustificatamente allarmistici, anche da parte di addetti ai lavori, non contribuiscono a una corretta informazione.

Mettiamo in fila, allora, alcune verità nascoste.

Primo. Stiamo parlando di reati che, per quanto possano essere “odiosi” ( gran parte dei reati lo sono), non sono gravi. Per legge- delega, infatti, l’estensione della procedibilità a querela ha riguardato solo reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; lo stesso limite di pena che consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Qualche esempio. Pena minima per la violenza privata ( ad es., per chi impedisce ad altri di posteggiare l’auto in un parcheggio condominiale)? Quindici giorni di reclusione. Per le lesioni personali lievi? Sei mesi. Per il sequestro di persona semplice come quello di chi, sospettato di furto in un negozio, viene trattenuto per alcuni minuti in uno stanzino in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine)? Sei mesi.

Secondo. Di norma anche per quei reati la procedibilità d’ufficio resta ferma nelle ipotesi più gravi/ aggravate.

Terzo. La procedibilità d’ufficio è fatta salva quando la vittima è incapace per età o per infermità e non è pertanto nelle condizioni di scegliere, liberamente, se presentare querela o meno.

Quarto. La querela, specie quando è presentata personalmente non richiede particolari formalità, tanto è vero che la polizia giudiziaria si è già attrezzata modificando i propri verbali precompilati, facendo ora riferimento alla volontà di querelare, cioè di perseguire il reato.

Quinto. Checché ne dicano a Venezia ( è toccato leggere pure questo), la querela per furto può benissimo essere presentata anche da un turista straniero; se poi non dovesse partecipare al processo, una volta citato come testimone, non è vero che la mancata comparizione comporterebbe sempre la remissione tacita della querela, che è prevista solo in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo: l’impossibilità di sostenere un viaggio molto lungo ben può integrarlo. Per non dire poi della possibilità di un esame testimoniale a distanza. Sesto. Nessun dato empirico viene portato per giustificare gli allarmi. Né è prova il fatto che il governo Meloni, che dispone di dati e informazioni del ministero dell’Interno e del ministero della Giustizia, non ha ravvisato la necessità e urgenza di intervenire a gennaio con un decreto- legge. È intervenuto sul tema della procedibilità sei mesi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia con la legge 60/ 2023, pubblicata ieri. Una legge che integra la riforma Cartabia senza sconfessarla, anzi. Opportuni aggiustamenti, non possibili con lo strumento della legge delega Cartabia, prevedono ora la procedibilità d’ufficio in presenza delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità di terrorismo, e danno al querelante 48 ore di tempo per presentare la querela, ai fini dell’arresto obbligatorio in flagranza. Si sono così risolti problemi che preesistevano alla riforma Cartabia.

Settimo. Ripristinare il regime di procedibilità d’ufficio non assicurerebbe una maggior tutela delle

vittime ed effettività del sistema. Quanti, dopo avere denunciato un furto, quando era procedibile d’ufficio, hanno poi avuto notizia di un seguito della loro denuncia? Non molti. Quante denunce per furto restano a carico di ignoti e archiviate? Moltissime. Non è meglio procedere solo quando vi è una manifestazione di volontà della persona offesa e smettere di procedere quando e se interviene un risarcimento del danno? O è meglio continuare ad affastellare verbali e fascicoli che polizia giudiziaria, pubblici ministeri e giudici non riescono a gestire e sono destinati in molti casi all’archiviazione, alla prescrizione o ad una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto?

Ottavo. Gli allarmismi drogano il dibattito pubblico, rischiano di innescare reazioni populistico- repressive simboliche e ineffettive e, soprattutto, mettono in ombra l’obiettivo Pnrr più importante per la giustizia penale: la riduzione del 25% dei tempi medi del processo entro il 2026. La riforma Cartabia è intervenuta sulla procedibilità a querela perché questa misura promette effetti di riduzione del carico giudiziario sia per la diminuzione delle notizie di reato ( mancate querele), sia per la definizione anticipata dei procedimenti conseguente alla remissione della querela e/ o a condotte riparatorie. Il monitoraggio della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia evidenzia nel 2022 una riduzione del disposition time, rispetto al 2019, del 20% in Cassazione, del 10% in appello e del 6% in primo grado. Segno tangibile che il lavoro di tutti gli attori coinvolti, in vista dell’entrata in vigore della riforma Cartabia ( si pensi anche solo alla prospettiva della improcedibilità in appello e in cassazione) sta già dando ottimi risultati. E’ su questa via che bisogna proseguire: non su quella di disfattistiche polemiche, che fanno solo male al Paese. Nono. Per mettere una pietra tombale sulle polemiche servirebbero dati. Quante scarcerazioni per reati resi procedibili a querela ci sono state, dopo l’entrata in vigore della riforma? Quali erano prima della riforma e quali sono i tassi di archiviazione/ prescrizione/ condanna per i reati stessi? Quante sono, ad oggi, le definizioni del procedimento per remissione della querela o per estinzione del reato per condotte riparatorie? Che incidenza hanno sul disposition time? Se vogliamo elevare il tono e la qualità del dibattito, dobbiamo spostare il discorso su questi e analoghi dati. Altrimenti la giustizia penale rischia di diventare argomento da bar.

Decimo. La legge delega Cartabia, compresa la parte sulla procedibilità a querela, è stata approvata dalla vasta e variegata maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Mancava solo il voto di Fratelli d’Italia, allora all’opposizione. Ora, però, quel partito di maggioranza ha votato il “correttivo” Nordio ( la legge 60 del 2023) che non sconfessa affatto le scelte del Governo Draghi. Il Ministro e deputato di Fratelli d’Italia così scriveva, il 27 gennaio, nella relazione del disegno della legge poi approvata: «Si ritiene di confermare ( l’intervento realizzato con la riforma Cartabia, nda) in quanto, nell’ambito degli impegni assunti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è opportuno favorire tali effetti deflativi» . È proprio opportuno, e necessario.

* Ordinario di Diritto penale , Università degli Studi di Milano Vice presidente della Scuola Superiore della Magistratura