Anche nell’attuale periodo di sospensione dell’attività parlamentare, il Guardasigilli pensa già alla ripresa. Recenti, infatti, le dichiarazioni a mente delle quali il Ministro sembrerebbe intenzionato - nel prosieguo dell’opera riformatrice della giustizia - a modificare uno degli istituti penalistici da sempre più discussi e dibattuti, su cui pressoché ogni governo è chiamato a misurarsi: la prescrizione.

Inutile soffermarsi sulle riforme che dalla Cirielli in avanti hanno interessato l’istituto nonché gli orientamenti, più o meno garantisti, che si sono avvicendati intorno ad esso. Imprescindibile, in ogni caso, la sua esistenza nonché ben nota la sua funzione compromissoria tra esigenze di ragionevole durata del processo e legittima domanda di giustizia dei cittadini. Si accennava all’intento riformatore del Guardasigilli. Sembrerebbe, infatti, intenzione del ministro Nordio modificare il regime di decorrenza del termine di prescrizione (dies a quo), non più, come ora, dal tempus commissi delicti, bensì da quello della scoperta da parte dell’Autorità inquirente, momento che formalmente si fa coincidere con l’acquisizione della notizia di reato e la sua immediata iscrizione a registro da parte del Pubblico ministero.

Una proposta che, ad onor del vero, ha lasciato sgomenti tanto il mondo dell’avvocatura - incluso chi scrive - e di una certa parte della magistratura quanto la stessa maggioranza di governo. Le obiezioni principali e più sostanziali si rifanno, da un lato, all’essenza dell’istituto prescrizionale, dall’altro, al possibile acuirsi della prassi (“ad orologeria”) che col tempo ha assunto il momento dell’iscrizione della notizia di reato e del soggetto indagato nell’apposito registro.

Come correttamente e condivisibilmente affermato dalla Segretario del Cnf Giovanna Ollà, «nella prospettiva ipotizzata lo stesso concetto di durata resterebbe ancorato a un dato non certo, come la scoperta del reato, ovvero a un dato investigativo variabile inevitabilmente anche in dipendenza della tipologia di reato e della stessa struttura organizzativa degli uffici di procura». È auto- evidente, in altri termini, il rischio che una simile modifica possa determinare alle garanzie difensive e alle esigenze di tutela dell’indagato, soprattutto a fronte della perdurante unitarietà delle carriere nella magistratura. Fintanto che il Pubblico Ministero si sentirà “protetto” nella primissima fase delle indagini preliminari (nel momento di iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c. p. p., di individuazione del fatto, del tempo, del luogo e del suo autore), in assenza di un vaglio giurisdizionale ( che solo la Riforma Cartabia ha timidamente introdotto in materia, con poteri delle parti ed ex officio del Gip), l’ap- provazione di una simile riforma non può che lasciare contrari gli addetti ai lavori.

Ferme, infatti, le perplessità di cui sopra, è convinzione che solo mediante una previa separazione - formale e sostanziale delle carriere si potrebbero recidere quei “legami” e quelle “influenze” tra Giudici e Pubblici ministeri che nella quotidianità di chi solca abitualmente i palazzi di Giustizia si percepiscono, soggetti pur sempre accomunati da un medesimo percorso di studi, da un medesimo concorso, da un medesimo organo di autogoverno, eppure chiamati a svolgere ruoli tanto indispensabili quanto diametralmente opposti, pur nella - ovvia - reciproca indipendenza che sempre deve circondare l’operato di entrambe le funzioni della magistratura, sia requirente che giudicante.

Anche sul tema in commento, infatti, la separazione delle carriere gioverebbe nell’ipotesi di una eventuale riforma del termine di decorrenza della prescrizione: quest’ultima potrebbe unicamente accettarsi in costanza di un architrave procedimentale in grado di assicurare un controllo giurisdizionale severissimo da parte della magistratura giudicante nei confronti della magistratura requirente rispetto alla tempestività e correttezza dell’iscrizione a registro della notizia di reato.

L’auspicio, dunque, è quello di poter addivenire a un confronto - sempre ricercato ed apprezzato dal Guardasigilli - tra i diversi attori della giurisdizione sì da riflettere, primariamente, sulle priorità di sistema, quale la riforma sulla separazione delle carriere, e poi solo successivamente sulle riforme “chirurgiche”, quale quella in materia di prescrizione.