Nell’ordinanza n. 2502/2024, la Cassazione, ribaltando la decisone del Tribunale, si esprime a favore di un avvocato che, rappresentando un cliente beneficiario del patrocinio a spese dello Stato durante un procedimento penale, conclusosi successivamente con la dichiarazione di estinzione per prescrizione, ha sollecitato la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, supportando la richiesta con la presentazione di una lista di testimoni.

Il caso in questione vedeva il presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto respingere l’opposizione presentata da un avvocato contro il decreto di liquidazione del compenso per la sua prestazione legale in un procedimento penale conclusosi per prescrizione. Il legale difendeva un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale, tuttavia, negava al professionista legale il diritto alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, affermando che tale fase non si era effettivamente svolta. La motivazione si basava sulla conclusione del procedimento, nato da un’opposizione a decreto penale di condanna, e chiuso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dopo una serie di rinvii.

Il legale decideva di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo di aver svolto attività preparatorie all’istruttoria, depositando una lista testimoniale e citando i testi, come previsto dall’art. 12, comma 3 del D.M. 55/2014.

La Corte di Cassazione, nel valutare il motivo del ricorso, riconosceva la fondatezza delle argomentazioni presentate dall’avvocato. In particolare, sottolineava che il Tribunale aveva erroneamente escluso il compenso per la fase istruttoria, non considerando che questa non si limita solamente all’escussione dei testimoni o all’acquisizione di documenti, ma comprende anche l’attività preparatoria all’istruttoria. Di conseguenza, la Corte accoglieva il ricorso e rinviava il caso a un altro magistrato del Tribunale per una nuova valutazione.