L’ORDINANZA- SVOLTA

Non basta un curriculum eclatante per tenere un uomo al 41 bis: a dirlo è il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha annullato il carcere duro per Bebè Pannunzi. Il “curriculum” non basta: servono fatti per tenere un uomo al 41 bis

Annullato il carcere duro per Bebè Pannunzi Il legale: «Stop agli automatismi del Viminale »

Non basta un curriculum eclatante per tenere un uomo al 41 bis. A dirlo è il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha accolto l’istanza dell’avvocato Cosimo Albanese annullando il carcere duro per Roberto Pannunzi, alias “Bebè”, ritenuto il più grande broker del narcotraffico internazionale e sottoposto ininterrottamente al 41 bis sin dal 9 luglio 2013. «La pericolosità qualificata di Pannunzi - si legge nell’ordinanza - è fondata sulla sua biografia criminale e il solo spessore delinquenziale del detenuto non è sufficiente a legittimare il regime applicato».

Insomma: il Viminale non può limitarsi ad un copia- incolla per decidere di disporre o prorogare il 41 bis. Nel suo caso, «nei decreti ( ministeriali, ndr) non si fa il minimo accenno all’operatività del sodalizio in parola, mentre ci si diffonde sulla vitalità delle cosche di ‘ ndrangheta, precisando, però, che non risulta alcuna affiliazione del Pannunzi ad esse». A ribadirlo anche una della Dda di Reggio Calabria nel maggio 2022, nella quale, nel fare riferimento a recenti operazioni investigative che hanno colpito cosche di ‘ ndrangheta con le quali Pannunzi ha collaborato come broker del narcotraffico, «si afferma testualmente che non risulta “una sua formale affiliazione a nessuna di esse”». Che l’associazione che un tempo gli valse l’accostamento a Pablo Escobar sia ancora in vita non c’è prova. E ciò «fa perdere rilievo al ruolo rivestito dal Pannunzi al momento dell’arresto in seno all’organizzazione criminale dedita al narcotraffico», motivo per cui non si può parlare di «pericolosità qualificata».

Pannunzi si trova in carcere per espiare una pena residua di quasi 19 anni per associazione finalizzata al narcotraffico, diversi episodi di traffico di ingente quantità di stupefacente e per evasione dalla detenzione domiciliare. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma deriva da un annullamento con rinvio della Cassazione - a seguito del ricorso contro i decreti di proroga del regime di carcere duro emanati nel 2019 e nel 2021 - nel quale i giudici, commenta Albanese, avevano evidenziato «in maniera assolutamente incontrovertibile la consuetudine dell’Autorità governativa di sottoporre i detenuti ritenuti di elevata pericolosità sociale al regime del 41bis in maniera quasi automatica e senza però adeguatamente motivare i provvedimenti di rigore adottati, così come previsto dalla legislazione in materia, né accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per tale estrema decisione». Secondo la Cassazione, infatti, «la decisione di proroga, pure a fronte delle allegazioni difensive tese a dimostrare l’assenza di coinvolgimento del reclamante in fatti di reato riguardanti le cosche di ' ndrangheta ( posteriori al 2002 e sino al momento dell’arresto, avvenuto nel 2013), non affronta in modo chiaro il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche “comunicazioni verso l’esterno” dell’attuale ricorrente». Il fatto di aver intrattenuto rapporti con esponenti dei clan allo scopo di trafficare droga, pur senza essere affiliato o aver agito per agevolare i clan, se da un lato dimostra «l’elevata caratura criminale di Pannunzi», dall’altro «non pare consentire una deduzione in termini di “capacità ” di tale soggetto di mantenere contatti operativi da detenuto - con simili organizzazioni, non avendo il Pannunzi rivestito alcun ruolo all’interno delle medesime». La decisione del Viminale, dunque, non chiarisce come, a distanza di così tanto tempo dai fatti, un soggetto estraneo ai clan «possa influenzare con ordini e direttive i comportamenti criminosi di soggetti affiliati a tale cosca, la cui perdurante operatività finisce - in tale quadro - con essere un elemento non influente. Né si chiarisce se il gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti sia ancora attivo e quale sia la sua composizione effettiva». Per la difesa, il Viminale si era basato su «dati presuntivi e congetture» : Pannunzi, infatti, non ha precedenti per associazione mafiosa, «come erroneamente citato nel decreto, né condanne per reati aggravati ex art. 7 del dl n. 152 del 1991».

Dunque, non si è «consegnato all’associazione con quel giuramento di sangue che lo lega al sodalizio fino alla morte», bensì ha commesso «il reato di associazione finalizzato al narcotraffico, per finalità personali economiche - come ha scritto il Tribunale di Locri nella sentenza che ha segnato la fine della storia giudiziaria del detenuto - ed il vincolo associativo» nel reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti «ha carattere meramente temporaneo» .

Per il Tribunale di Sorveglianza di Roma, dunque, «non si ravvisa la presenza di rilevanti parametri fondanti il regime detentivo applicato». Una decisione di civiltà, secondo Albanese: «Proprio in un particolare momento storico di rilevante importanza per il tema giustizia, caratterizzato dall’imminente appuntamento referendario in cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su questioni peculiari inerenti la inviolabilità della libertà personale - conclude il legale -, il corretto funzionamento della macchina della giustizia e, più in generale, la concreta tenuta democratica della Nazione, giunge un provvedimento di portata pressoché epocale che chiarisce e delinea in maniera inconfutabile i limiti invalicabili che lo Stato, nelle sue più ampie rappresentazioni, non può e non deve in alcun modo oltrepassare».