Il decreto legge in materia di immigrazione e protezione internazionale è stato preceduto, prima dell’approvazione in Consiglio dei ministri, da alcune polemiche che hanno costretto palazzo Chigi a fare alcune precisazioni e a smentire alcune notizie nel frattempo diffuse. Nella gestione del fenomeno migratorio viene dedicata una parte ai minori stranieri non accompagnati che raggiungono l’Italia. Si tratta di un tema caro alla Lega. Il partito del vicepremier Matteo Salvini ritiene che gli interventi sui flussi migratori - e un loro ridimensionamento - debbano riguardare pure chi ha un’età inferiore ai diciotto anni.

Le modifiche approvate in Cdm, in materia di minori stranieri non accompagnati, intervengono sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Si attribuisce, prima di tutto, ai prefetti, in mancanza di posti nelle strutture ricettive temporanee, la possibilità di disporre «la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni» in una sezione apposita dei centri e delle strutture per adulti per non più di tre mesi.

Su questo punto è intervenuta la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, qualche ora prima del passaggio in Consiglio dei ministri, quando lo schema del decreto ha iniziato a circolare. Secondo Garlatti, «i minori stranieri che arrivano in Italia devono essere tenuti assolutamente separati dagli adulti, nemmeno temporaneamente devono essere mescolati agli adulti altrimenti c'è una contaminazione che per i minori è dannosa». Nell’incertezza, quindi, «vanno comunque considerati minori d'età». La Garante ha aggiunto che far convivere i minorenni con gli adulti espone i primi ad «un rischio molto forte, perché vengono ad acquisire un modus operandi che non va bene», poiché si tratta di «persone in formazione che devono avere dei centri educativi che siano dedicati esclusivamente a loro».

La questione della presunzione della minore età ha indotto l’ufficio stampa di Palazzo Chigi ad intervenire nella mattinata di ieri, smentendo la notizia riportata dal quotidiano Repubblica in «merito alla quale è stata pubblicata anche un'intervista del Garante per l'infanzia, secondo cui nel nuovo decreto all'attenzione del Consiglio dei ministri verrebbe abrogata la presunzione di minore età nei casi di dubbio». Tale presunzione, dunque, resta invariata, senza nessuna inversione dell’onere della prova. «Viene soltanto eccezionalmente accelerata in presenza di flussi particolarmente ingenti, la procedura di accertamento, effettuata sotto controllo di garanzia dell'autorità giudiziaria competente», ha precisato l’ufficio stampa di Palazzo Chigi .

Uno snodo significativo, in quanto nel decreto immigrazione è previsto che in determinati casi, più precisamente «arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera», è possibile effettuare nell’immediatezza specifici rilievi disposti dall’autorità di pubblica sicurezza che si raccorda direttamente con l’autorità giudiziaria.

Nello specifico si tratta di «rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che ne autorizza l’esecuzione in forma scritta». Sulla tempistica, se si presenta una situazione di urgenza, l’autorizzazione ai rilievi «può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto». Quali garanzie per lo straniero? È sempre la stessa norma a chiarire che «il verbale delle attività compiute, contenente anche l’esito delle operazioni e l’indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive». È prevista la possibilità di impugnare il verbale «davanti al Tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro cinque giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» e «quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d’urgenza entro 5 giorni». Infine, «ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza».

L’avvocato Fulvio Vassallo Paleologo, già docente di diritto di asilo all’Università di Palermo, è molto scettico sulla procedura prevista dal dl in merito all’autorizzazione relativa ai rilievi per individuare l’età dello straniero giunto in Italia. «La conferma giudiziaria scritta - evidenzia Vassallo Paleologo - può arrivare successivamente, ma non si precisa in che termini. Si ricorda che i casi di verifica dell’età sono affidati alla polizia nei casi di “particolare urgenza”, frutto di una valutazione discrezionale della stessa autorità, e che l’accertamento dell’età maggiore dopo la dichiarazione, ritenuta mendace, di minore età può comportare una espulsione immediata di ragazzi tra i sedici e i diciassette anni, in violazione del divieto di respingimento, stabilito dalle leggi nazionali e dal diritto dell’Unione Europea. Secondo la Direttiva europea “rimpatri” 2008/115/CE, che pure ammette casi singoli di rimpatrio quando sono rintracciate le famiglie di provenienza nei Paesi di origine, sono “persone vulnerabili” i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto tortura, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».