L’Italia non rispetta appieno i diritti dei minori coinvolti in procedimenti penali. A stabilirlo la Commissione europea, che ha invitato il nostro Paese, insieme a Spagna, Cipro, Lussemburgo e Polonia a recepire pienamente le norme Ue sulle garanzie procedurali per i minori nei procedimenti penali, contenuti nella direttiva 2016/800.

La direttiva rientra nella strategia globale dell’Ue volta a stabilire norme minime comuni per garantire il diritto a un equo processo e i diritti di indagati e imputati nei processi penali in tutta l’Ue, ma nessun rimedio specifico è stato introdotto nel quadro giuridico italiano per affrontare violazioni dei diritti previsti dalla direttiva dopo la sua entrata in vigore. Essa stabilisce norme comuni sulle garanzie procedurali per i minori, quali il diritto a una valutazione individuale, il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (come la separazione dai detenuti adulti e l’accesso alla formazione e istruzione) e il diritto di essere accompagnati dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento.

Mentre la Polonia non ha recepito pienamente l’ambito di applicazione della direttiva e alcuni requisiti sostanziali, ad esempio per quanto riguarda il diritto a una valutazione individuale e all’assistenza del minore da parte di un avvocato, nei casi relativi a Italia, Lussemburgo e Spagna sono stati individuati problemi di completezza, ad esempio per quanto riguarda il diritto all’informazione del minore e il diritto a una visita medica. Nella legislazione italiana, infatti, non esiste una disposizione specifica che preveda questo diritto per i minori privati della libertà, per valutare le condizioni fisiche e mentali generali.

Al momento dell’arresto, infatti, il minore viene informato soltanto del diritto ad accedere all'assistenza medica d’urgenza. In ogni caso, le parti possono in ogni momento chiedere e il giudice su sua istanza può ordinare accertamenti sulla salute mentale dell’indagato o imputato se sussistono dubbi sulla sua capacità di partecipare consapevolmente al processo. Contrariamente al minore e al suo avvocato, il titolare della responsabilità genitoriale non può chiedere d’ufficio questo o qualsiasi altro accertamento. Per questo aspetto, quindi, la normativa italiana non è in linea con la Direttiva, che invece ammette questa opzione. Infine, in Italia la visita medica può essere effettuata ogniqualvolta sia richiesta.

Cipro ha ricevuto un primo parere motivato nel maggio 2020 per mancata comunicazione alla Commissione delle misure di recepimento della direttiva. Dopo aver ricevuto la risposta di Cipro, la Commissione ha concluso che le misure notificate non rispettano l’obbligo della direttiva di garantire un trattamento specifico dei minori in caso di privazione della libertà personale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora a Spagna, Italia, Lussemburgo e Polonia e un parere motivato supplementare a Cipro.

Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere e rimediare alle carenze rilevate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati a Spagna, Italia, Lussemburgo e Polonia e di deferire Cipro alla Corte di giustizia dell’Ue.